Archive for the ‘[Associazioni] associazioni’ Category

vita da nomade,ne so qualcosa

Martedì, Agosto 24th, 2010

Oltre 1800 rom vivono rubando: ma i rimpatri sono fermi al 2008 Ago 24, 2010 Il pugno duro di Sarkozy sulla “questione rom”? «In Italia è così già da due anni». Parola del ministro Maroni. E a Milano? «Stiamo proseguendo con un’azione di assoluto rigore favorendo allontanamenti e rimpatri » , gli ha fatto eco il sindaco Moratti. Ma i numeri, forniti dagli assessorati di Palazzo Marino, sembrano essere ben lontani dalle parole di signora Letizia. Già, perché dei 2600 rom accampati più o meno regolarmente sul territorio cittadino, la stragrande maggioranza potrebbe - stando alla direttiva europea tanto sbandierata dopo il “ caso Sarkozy” - essere allontanata dalla città. La direttiva, infatti, prevede tre requisiti per poter soggiornare in uno stato dell’Unione: una dimora adeguata, un reddito mi¬nimo e non gravare sul sistema sociale del Paese ospitante. In mancanza di questi tre requisiti - stabilisce l’Ue lo Stato membro potrebbe far scattare i rimpatri assisti¬ti e volontari, come quelli di Sarkozy.

 Torino:Preso a pugni per strada senza motivo ,da un rumeno ubriaco.

Torino, preso a pugni senza un motivo mentre passeggia per strada

Un naso da operare con urgenza, tumefazioni sul volto, sul collo e sulle braccia. Tutto per essere capitato nel posto sbagliato al momento sbagliato e, per un miracolo, non esserne uscito peggio. S.L., 24 anni da compiere, passeggiava tra via Bologna e lungo Dora Savona, mercoledì sera,  quando un ragazzo romeno lo ha massacrato di botte senza motivo. Nell’indifferenza generale.
«Quasi certamente era ubriaco, non l’avevo mai visto prima, ma è un giovane conosciuto nel quartiere» racconta la vittima, medicata al San Giovanni Bosco e dimessa con una prognosi abbastanza seria. «Mi dovranno operare al setto nasale, me lo ha fratturato con un pugno, ma poteva andarmi decisamente peggio» continua, ricordando i fatti che solo pochi giorni fa hanno sconvolto Milano. Dove, per gli stessi inesistenti motivi, un folle ha ucciso a pugni una passante. «Ho pensato a quei fatti soltanto dopo, poteva capitare a chiunque. Ho incrociato  quel ragazzo per caso, non ci siamo nemmeno guardati negli occhi e mi ha tirato un cazzotto in pieno volto». Istintiva la reazione del giovane. «È stato del tutto inutile difendersi, ho provato a rispondere ai pugni ma sono caduto a terra e lui ha continuato a picchiarmi, riempiendomi di insulti in romeno». La violenza viene interrotta solo dall’intervento di un automobilista che, davanti a quella scena, ha immediatamente telefonato ai carabinieri. «Quando è arrivata l’ambulanza, insieme ai carabinieri, il mio aggressore era già fuggito, dandosela a gambe verso via Alessandria». Non passa giorno che Borgo Aurora non registri un fatto simile, un’aggressione, una rissa, un pestaggio. «Ieri pomeriggio, una donna è stata massacrata di botte in pieno giorno su corso Giulio Cesare – racconta Patrizia Alessi, consigliere Pdl alla Sette -. Non ne possiamo più, chiederemo al più presto un incontro con il Prefetto, dato che il nostro sindaco continua a negare il problema».

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI hosing sociale

Giovedì, Agosto 5th, 2010

CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI HOUSING SOCIALE
1. Gli alloggi, oltre alla super­fi­cie per autorimessa o posto macchina per­ti­nen­ziale, devono avere una
super­fi­cie mas­sima, mis­urata al netto dei muri perime­trali e di quelli interni, non supe­ri­ore a mq. 95,
cal­co­lata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 457/78 e dell’art. 6 del D.M.LL.PP. 05.08.1994, e devono
rispettare le carat­ter­is­tiche tec­niche di cui all’art. 43 della L. 457/78.sfrat­tato da una casa popo­lare dal comune di torino » tag case popo­lari …2 lug 2010 … L’ uffi­cio hous­ing sociale  del comune di Torino — respon­s­abile dott. Mag­nano Gio­vanni, Fun­zionario PO dott.ssa Susanna Canestri — Asseg­nazione alloggi in Hous­ing sociale,si pensi che mi hanno sgomber­ato da un allog­gio popo­lare per non effet­tuare una per­izia di CTU,da eperire  in tribunale,poi mi hanno pro­posto dopo tre anni che dimoravo per strada,infine  alo scadere di quasi tre   di attesa venne proposta, dall’assessore alla casa del comune di Torino,una stanza in hous­ing sociale,a parer dell’assessore alla casa,venne concessa  a titolo di pietà .
vincenzo.blogovillage.it/…/case-popolari-istruzioni-bandi/ — Copia cache

case sociali

Giovedì, Agosto 5th, 2010

Sei in: Home / / Housing sociale: in arrivo i fondi

Housing sociale: in arrivo i fondi

Redazione il 26 aprile 2010 - 0 Commenti

0tweetsretweet

housing socialeLa pub­bli­cazione del decreto che asseg­n­era’ piu’ di 350 mil­ioni di euro alle Regioni, per far par­tire il piano casa nazionale e in par­ti­co­lar modo l’housing sociale, e’ in partenza!

Dopo quasi due anni dal lan­cio del pro­gramma nazionale per l‘housing sociale, che final­mente vedra’ sbloc­cate le risorse des­ti­nate a finanziare le linee di intervento.

Tutto sara’ fatto nei prossimi giorni, dopo che il Min­is­tero dell’Economia e della Finanza ha sbloc­cato le risorse, si puo’ tran­quil­la­mente procedere.

Com­in­cer­anno i lavori, con delle pro­poste piu’ con­crete, con la col­lab­o­razione delle Regioni che defini­ranno i cri­teri e la des­ti­nazione dei fondi in base alle esi­genze dei cit­ta­dini.

Le Regioni, nei suc­ces­sivi 180 giorni dalla pub­bli­cazione del decreto di ripar­tizione dei fondi, dovranno inviare al MIT le pro­poste di pro­gramma for­mu­late dagli enti locali in coerenza con la pro­gram­mazione regionale delle politiche abi­ta­tive e dello sviluppo del ter­ri­to­rio.
- Fonte Ance -

google_protectAndRun(”render_ads.js::google_render_ad”, google_handleError, google_render_ad);

housing sociale

Giovedì, Agosto 5th, 2010

POLITECNICO DI TORINO

SOCIAL HOUSING:Quadro interpretativodei metodi e delle  esperienze in Italia17 maggio 2007Franco Prizzon - Luisa Ingaramo - Marco Bagnasacco 

SOCIAL HOUSING:

Quadro interpretativo dei metodi e delle esperienze in Italia

Le esperienze presentate restituiscono un quadro significativo dell’insieme degli strumenti predisposti nelle differenti realtà locali relativamente al social housing in Italia. In quest’ottica è utile e opportuno, per effettuare una prima ricognizione, costruire alcune chiavi interpretative delle esperienze in atto al fine di evidenziare i caratteri peculiari e le prospettive di azione. L’elenco degli strumenti per rispondere al nuovo disagio abitativo può essere analizzato almeno secondo tre chiavi di lettura: tipologia interventi; destinatari; soggetti promotori.Le tipologie degli interventiResidenze temporaneeSPERIMENTAZIONICohousingAutocostruzioneStrumenti di pianificazione urbanisticaINTERVENTI PER L’AFFITTO A CANONE MODERATOStrumenti finanziari – Piani per locazione/riscattoServizi di supporto immobiliareIMMOBILIARE SOCIALEServizi di accompagnamentoPIANI DI INVESTIMENTO NELL’ERPProgrammi e interventiI destinatari degli interventilavoratori italiani e stranieri in mobilitàfamiglie immigrateanzianigiovani: studenti e lavoratori precarisingle e separatigiovani coppieex carceratinuove fasce sociali a rischioenti e organizzazioninon vincolato a specifiche categorieI soggetti promotoriPubblico:comuni, regioni,Privato:associazioni, cooperative, promotori, bancheAssociazioni di categoriaTerzo settoreIstituzioni  religiose2SOCIAL HOUSING:Elenco delle buone pratiche a livello nazionale3SPERIMENTAZIONIRESIDENZE TEMPORANEEComune di Firenze - Albergo Popolare Fioretta Mazzei www.comune.firenze.it Comune di Milano - Fondazione S.Carlo (ONLUS)www.fondazionescarlo.itComune di Milano - Villaggio BaronaVillaggio Barona, presentazione delle realizzazioni e del programma disviluppo, settembre 2006Fondazione Cariplo informa, n.1, gennaio/marzo 2004www.villaggiobarona.itwww.lacordata.itComune di Padova - Casa a Coloriwww.casaacolori.orgRivista del volontariato n. 8-9/2004Comune di Torino - Residenza Open 011www.open011.itwww.comune.torino.itComune di Torino - Ospiteria dell’arsenale della pace (SERMIG)www.sermig.orgComune di Torino - Programma Housing della Compagnia di S. Paolowww.compagnia.torino.itRegione Toscana - Villaggio La Brocchiwww.regione.toscana.itwww.michelucci.itComune di Milano - Casa alla Fontanawww.casaallafontana.orgwww.fondazioneicare.orgwww.ideavita.itwww.lacordata.itwww.acieffe.org4COHOUSING E AUTOCOSTRUZIONEComune di Torino - Ylda (Young People for Local Development association)www.ylda.orgComune di Milano - Bovisa 01www.cohousing.itRegione Umbria - Un tetto per tuttiwww.autocostruzione.netwww.alisei.orgINTERVENTI PER L’AFFITTO A CANONE MODERATOSTRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICAComune di Bologna - Programma Strutturale ComunaleDocumento Preliminare al PSC aggiornato e integrato approvato dallaGiunta Comunale il 20.12.2005Comune di Bolzano - Progetto CasaNovawww.comune.bolzano.itwww.europaconcorsi.itwww.ipes.bz.itCasa Nova, a cura di Giovanni Damiani, Pubblicazione dell’Assessoratoall’Urbanistica del Comune di Bolzano, ottobre 2002Concorso IPES CasaNova Bolzano, a cura dell’Istituto Per l’EdiliziaSociale della Provincia autonoma di Bolzano, Herausgeber Editore,marzo 2006Comune di Casalecchio di Reno - Programma riqualificazione urbana “S.Biagio”Edilizia e territorio, 21-26 novembre 2005www.comune.casalecchio.bo.itComune di Firenze - Programma Strutturale ComunaleEdilizia e Territorio, 6-11 giugno 2005Nuovi approcci alle politiche abitative, Lucio Contardi, Urbanpromo 16-19 novembre 2005Sviluppare la residenza in locazione.Un’iniziativa del Comune diFirenze, Gaetano di Benedetto, Urbanpromo 16-19 novembre 20055Comune di Milano - Milano, Abitare Milano 1 – 2www.comune.milano.it/concorsiprogettazionewww.europaconcorsi.itComune di Ravenna - Piano Strutturale ComunaleNorme Tecniche Attuative del PSC di Ravenna, adottato con delibera diConsiglio Comunale PV 117/05 del 23/06/2005, articolo 11 comma 6www.comune.ravenna.itComune di Roma - Piano Regolatore GeneraleNuovi approcci alle politiche abitative, L. Contardi, Urbanpromo 2005 Le strategie e gli strumenti del Comune di Roma, L. Contardi, R.

Morassut, Urbanpromo 2006

Norme tecniche attuative PRG Comune di Roma, adottate dal Consigliocomunale con deliberazione n. 33 del 19-20 marzo 2003, articoli 56comma 1, 2 e 3Edilizia e Territorio, 6-11 giugno 2005Comune di Schio - Piano Regolatore GeneraleLegge Regionale Veneto 11 del 2004, articoli 35 e 39NTA del PRG del Comune di Schio, vigenti dal 28.11.2003 (D.G.R.V. n.

3703) articoli 20 e 21

STRUMENTI FINANZIARI – PIANI PER LOCAZIONE/RISCATTOComune di Alessandria - Oikos 2006www.fondazionecralessandria.itComune di Bologna - Domino – La casa possibilewww.domino.bo.itComune di Milano - Cooperativa DAR = casawww.darcasa.orgRegione Lombardia - Cooperative di Abitantiwww.casacoop.itProposta ANCI – CRESMEwww.anci.itwww.cresme.itwww.atlante.provincia.bologna.it6Comune di Bologna - Fondo immobiliare per l’housing socialeIl tema della casa tra il nuovo piano urbanistico e la partnership con ilsettore privato, Maria Adele Mimmi, Urbanpromo 2006Le dinamiche finanziarie e immobiliari dell’housing sociale opportunità eprospettive per operatori ed Enti Locali, Somedia, 2006Comune di Milano - Fondazione Housing sociale, Cariplowww.fhs.itwww.fondazionecariplo.itwww.europaconcorsi.comComune di Venezia - La Immobiliare Veneziana (IVE)www.immobiliareveneziana.itProvincia di Parma - Fondo di garanzia per la locazione a lavoratori immigratiwww.provincia.parma.itwww.cestim.itProvincia di Verona - Cooperativa “La Casa Per Gli Extracomunitari”www.cestim.it/cooplacasa.htmlRegione Veneto - Fondazione La Casawww.fondazionelacasa.orgwww.agenziaaisa.orgIMMOBILIARE SOCIALESERVIZI DI SUPPORTO IMMOBILIARE E DI ACCOMPAGNAMENTOComune di Cesena - Società per l’affitto onluswww.cestim.itwww.comune.cesena.fc.itComune di Forlì - Società per l’affittowww.casafc.itwww.comune.forli.fo.itComune di Modena - Agenzia per la casa per famiglie e anziani in condizioni didisagiowww.comune.modena.it7Comune di Padova - Cooperativa “nuovo villaggio”www.nuovovillaggio.orgComune di Padova - Operazione “Casabuona”www.padovanet.itComune di Torino - Centro servizi Lo.C.A.Re.www.comune.torino.it/locareComune di Udine - Vicini di casa onluswww.provincia.udine.itwww.cestim.itProvincia di Rimini - Agenzia per la locazione dell’azienda Casa Emilia-Romagnawww.acerimini.itComune di Arezzo - Associazione La Casawww.cestim.itComune di Bergamo - Associazione “Casa Amica”www.casaamica.orgComune di Prato - Centro Ricerca e Servizi per l’Immigrazionewww.comune.prato.it/immigra/centro/www.cestim.itComune di Vicenza - Agenzia sociale per la casawww.comune.vicenza.itwww.caritas.vicenza.itwww.suniavicenza.it8PIANI DI INVESTIMENTO NELL’ERPComune di Bergamo - Bergamo, Via Quarenghiwww.comune.bergamo.itComune di Firenze - “20.000 alloggi in affitto”Edilizia e Territorio, 3-8 ottobre 2005www.comune.fi.itComune di Milano - Quartiere Staderawww.casa.regione.lombardia.it/qstadera.htmwww.abcitta.orgRegione Liguria - Programma Sperimentale “20.000 abitazioni in affitto”www.regione.liguria.itRegione Lombardia - Interventi ERP e nuovi alloggi in affittowww.casa.regione.lombardia.it Regione Piemonte - Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, 11 gennaio 2007 (supplemento al numero 2)www.regione.piemonte.it

case popolari - bonifica amianto

Martedì, Agosto 3rd, 2010

A Torino 800 immobili con tracce di amianto

Pubblicato il 11 Maggio 2010 da supmod2.

A Torino 800 immobili con tracce di amiantoAsili nido, scuole elementari e medie, ma anche licei ed istituti tecnici. Per non parlare degli edifici privati e degli impianti industriali. Solamente a Torino sono più di 800 le strutture che ad oggi registrano la presenza di amianto, prevalentemente sui tetti. Numeri che crescono a dismisura se si prende in considerazione tutto il Piemonte dove, secondo l’ultimo rapporto redatto da Legambiente, sono 10mila tra edifici pubblici e privati le strutture che registrano la presenza di eternit.
Ieri, su sollecitazione del consigliere comunale del Pdl Ferdinando Ventriglia, l’assessore all’Ambiente Roberto Tricarico ha garantito che entro la fine di luglio verrà completata la mappatura aerea sugli immobili torinesi che hanno coperture in eternit e che verrà recapitato un apposito avviso ai proprietari delle strutture. «La bonifica delle strutture che presentano amianto è tra le priorità di questa amministrazione, stiamo affrontando seriamente il problema e la mappatura aerea è un grande passo in avanti che ci permetterà di risolvere la questione nel migliore dei modi», ha detto Tricarico.
«Meglio tardi che mai - ha commentato Ventriglia -. Non posso che essere soddisfatto di questa operazione che ho fortemente caldeggiato, ma purtroppo devo constatare che sull’emergenza amianto l’amministrazione comunale si è mossa con clamoroso ritardo e con la delicatezza di un elefante in una cristalleria».  Cioè non facendo nulla per agevolare i privati nella bonifica delle strutture in amianto. «L’eternit continua ad uccidere e rappresenta una vera e propria emergenza sociale, ma il Comune non può lasciare soli i privati a condurre questa battaglia. Sono necessari incentivi, percorsi di accesso al credito o sgravi fiscali, penso anche all’esenzione dall’Ici, per aiutare i privati a sostenere i costi della bonifica delle strutture che presentano amianto».
L’unica buona notizia uscita dall’interpellanza discussa ieri in Sala Rossa, è che almeno nella sede torinese dell’Inps “non risulta presenza di materiale in amianto”. Inoltre, sono slittati fino al 15 giugno i termini per richiedere i finanziamenti per lo smaltimento dell’amianto negli edifici scolastici di proprietà comunale e provinciale. «Per prima cosa - ha detto Tricarico - dobbiamo avere una mappatura esatta di tutte le strutture che registrano ancora la presenza di amianto, poi continueremo con le opere di bonifica a partire dalle scuole pubbliche». Rimane però irrisolto il problema degli edifici privati. «Perché - ha chiosato Ventriglia - su una questione così delicata come quella dell’amianto, che mette in pericolo la salute di tutti i cittadini, l’amministrazione comunale non può fare differenza tra edifici pubblici e privati, ma ha il dovere morale di agevolare in ogni modo la bonifica di tutte le strutture che registrano ancora oggi la presenza di eternit».

normative di riferimento

Giovedì, Luglio 29th, 2010

sfrattato da una casa popolare dal comune di Torino

Just another Blogovillage.it weblog

 



 

« normative di riferimento regionale edilizia residenziale pubblica

normative di riferimento

Normativa regionale edilizia residenziale pubblica

REGIONI Normativa regionale ERP Assegnazione alloggi e determinazione canoni Fondo regionale di sostegno alla locazione Riordino enti ERP ConferimentoEnti e funzioni ex d.lgs.112/1998 Forme di controllo  ope legis Organizzazione amministrativa regionale
PIEMONTE l.r.46/1995 l.r.46/1995 art. 18 Fondo sociale ex art.21 l.r.46/1995. Fondo per il sostegno alla locazione L.R. 26 aprile 2000 n. 44 l.r.11/1993 modificata con l.r. 28/2006 Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) enti pubblici di servizio, non economici l.r. 44/2000 modificata dalla l.r.5/2001 Controllo della Giunta su ATC; contr. sull’attuaz. dei prog.. Potere sostitutivo della Regione e potere di scioglimento art. 20 ss. l.r. 11/93 Direzione 18 quattro Settori: Osserv. Edilizia, Attuaz. Interv, Disciplina e vigilanza sulla gest. patrim., program. e localiz. risorse
LOMBARDIA l.r.1/2000; l.r.7/2005 l.r.91/1983 R.r.4/2003 e 1/2004; criteri l. 392/78 Fondo regionale per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione l.r. 2/2000 art. 2 c. 9 l.r.13/1996 Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER), Enti pubblici economicI l.r.1/2000 Artt. 2 e 17 l.r. 13/96 vigilanza del C.R. sulle Ater; potere di scioglimento anticip. del C.d.A. da parte della G.R. per imposs. funzionam. o violaz. di legge e di reg. o di gravi irreg. amm. e contabili rilevate dai Sindaci, o per rilevanti perdite. Direzione generale Casa ed Opere Pubbliche – Unità organizzativa Politiche per la Casa
VENETO l.r.60/1984 ss.mm. l.r. 18/2006 l.r.60/1984 ss.mm. l.r.10/1996 art 18 Fondo sociale l.r. 10/96 art. 21 l.r.10/1995 ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale), Enti pubblici economici l.r.11/2001 art.65-68 Art. 17 l.r. 10/95 controllo G.R. su Ater e loro atti   Segreteria Regionale Lavori Pubblici – Direzione per l’Edilizia Abitativa
PROV. BZ l.p.13/1998 moificata dalla l.p. 8/2001; 5 decreti di esecuzione. l.p.13/1998 art.112; D.P.G.P. 42/1999 l.p. 13/1998 art. 2 c. 1 lettera K l.p.13/1998 Istituto per l’edilizia sociale (IPES). Ente di diritto pubblico  

Art. 19 l.p. 13/98 La Giunta esercita il controllo di

legittimità sulle deliberazioni

dell’IPES

Ripartizione Edilizia abitativa suddivisa in quattro Uffici
PROV. TN l.p. 21/1992 modificata dalla l.p. 15/2005 l.p. 15/2005 art. 6 c. 1 Fondo provinciale casa - art.8 l.p. 15/2005 l.p.21/1992 -L.p. 15/2005 Istituto Trentino per l’edilizia abitativa – società per azioni – (ITEA S.p.A.)  

Art. 7 c. 4 lett. b)

obbligo dell’ITEA

S.p.a. di osservare gli atti di programmazione generale e di indirizzo della Provincia

Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio Politiche Sociali e Abitative
FRIULI V. G. l.r.6/2003 – 6 reg. esecuzione D.P. Reg.119 del 13 aprile 2004 Fondo sociale l.r. 24/99 art. 16 l.r.24/1999 –ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale), Enti pubb. econ.   Art. 18 l.r. 24/99 controllo della Giunta su Ater e loro atti Direz. centrale ambiente e lavori pubblici- Direz. centrale patrimonio e servizi generali
LIGURIA l.r.10/1994 – l.r.10/2004 Per la disciplina dell’assegnazione l.r. 10/2004; per la disciplina del canone l.r.27/1996 Fondo di sostegno econ. all’utenza per pagame. canone l.r. 10/2004 art. 20 l.r. 9/1998 Aziende regionali territoriali per l’edilizia (A.R.T.E), enti pubblici ec. l.r.3/1999 Art. 13 l.r. 9/98 vigilanza della Giunta sull’amministrazione dell’Azienda Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, LL.PP. Edilizia - Uff. Politiche Abitative e Lavori Pubblici
EMILIA R. l.r.24/2001 l.r.13/1995; l.r.24/2001 artt. 24 e ss.; art. 35 Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione l.r. 8 agosto 2001, n. 24 l.r.24/2001 art 40 Aziende-casa Emilia Romagna” (ACER), enti pubblici ec. l.r.24/2001 Art 47 l.r.24/2001 Controllo del collegio dei revisori che ha l’obbligo di riferire al Pres. G.R. sul controllo Dir. Gen. Progr. Terr. e negoz., intese. Relaz. europee e relaz. internaz. – Serv. politiche abit.

 Segue=>

TOSCANA l.r.77/1998 l.r.96/1996 art 23 e ss. Fondo sociale regionale l.r. 96 del 20 dicembre 1996 l.r.77/1998 Livelli ottimali di esercizio (LODE) l.r.77/1998 Controlli previsti nei contratti di servizio Assessorato Ambiente e Territorio – Settore Edilizia Residenziale Pubblica
MARCHE l.r. 36/2005 modificata dalla l.r.22/2006 l.r.36/2005, modif. L.r. 22/2006 Fondo regionale per le politiche abitative l.r. 36/2005 l.r. 36/2005 Enti regionali per l’abitazione    pubblica (ERAP) Enti pubblici l.r. 10/1999 modificate dalla l.r. 36/2005 l. r. 13/2004 Servizio “Gov. del territorio, Mobilità ed Infrastrut.” P.F. Edilizia privata, edilizia res.pub. e sociale
LAZIO l.r. 12/1999   l.r. 27/2006 art.50 Fondo regionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e succ. modif l.r. 30/2002 Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), Enti pubblici ec. l.r. 14/1999 Art. 15 l.r. 30/2002 Ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto della Regione, spettano alla G.R. la vigilanza. e il controllo sulle aziende. Assessorato regionale all’urbanistica e alla casa
MOLISE L.r. 17/2006 l.r. 12/1998 – L.r. 17/2006 Fondo regionale per le politiche abitative l.r. 7 luglio 2006 n.17 l.r. 6/1990 modificata dalla l.r. 8/1991 Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) enti pubblici l.r. 34/1999 art. 66 e 67 L’art. 16 l.r. 6/90 controllo esercitato secondo l.r. 19/90. L’art. 17 l.r. 6/90 prevede la nomina di un commissario ad acta da parte del Pres. della G.R. per persistente inademp. nell’assunz. di provv. obbligatori Assessorato Urbanistica e Politiche della Casa Divisione IV -l Servizio Gestione Urbanistico-Territoriale e Sezione comuni sismici di Isernia.
CAMPANIA   l.r.18/1997 ; l.r.19/1997 Fondo di solidarietà L.R.14 agosto 1997, n.19 Istituti Autonomi Case Popolari (IACP). Enti pubblici Non emanata l.r. 11/1991 Allegato A Assessorato all’Urbanistica, Politiche del Territorio, Edilizia Pubblica Abitativa
PUGLIA    l.r.54/1984 art 24, 25 Fondo sociale a sostegno del pagamento del canone L.R. n.54 del 20.12.1984 l.r.28/2000 IACP enti pubblici l.r.25/2000 l.r. 25/2000 art. 9 vigilanza regionale indirizzo e il coordinamento dell’attività, nomina degli organi Settore edilizia: quattro Uffici, due per l’edilizia sovv. e due per l’edilizia agev.
BASILICATA l.r. 31/1999 l.r. 31/1999 art. 3 e 23, 24, 25   Fondo sociale l.r. 19.11.1999, n. 31 l.r.29/1996 Aziende Territoriali per l’Edilizia Res. Pubblica (ATER) Enti pubblici l.r.7/1999 Capo III art.34 Artt.30, 32 e 33 l.r.31/99: verifica biennale requisiti di permanenza, decadenza dall’assegnazione. Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia
SICILIA   l.r. 1/1992; l.r.18/1994 ; Dec. Assess.1112/1999. Non istituito l.r. 10/1977 -Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)   Vigilanza regionale su IACP nel rispetto autonomia Assessorato regionale dei lavori pubblici
SARDEGNA l.r.12/2006 l.r.13/1989 –l.r.7/2000 art. 3 Fondo sociale per gli assegnatari in condizioni di indigenza legge regionale n. 7 del 2000 l.r.12/2006 Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA) Ente pubblico ec. D.lgs.234/2001 l.r. 12/2006 art. 21 Vigilanza della Giunta che esercita i poteri previsti dall’art. 7 l.r. 14/1995 Servizio edilizia residenziale

 

normative di riferimento regionale edilizia residenziale pubblica

Giovedì, Luglio 29th, 2010
REGIONI Normativa regionale ERP Assegnazione alloggi e determinazione canoni Fondo regionale di sostegno alla locazione Riordino enti ERP Conferimento funzioni ex d.lgs.112/1998 Forme di controllo  ope legis Organizzazione amministrativa regionale
PIEMONTE l.r.46/1995 l.r.46/1995 art. 18 Fondo sociale ex art.21 l.r.46/1995. Fondo per il sostegno alla locazione L.R. 26 aprile 2000 n. 44 l.r.11/1993 modificata con l.r. 28/2006 Agenzie Territoriali per la Casa (A.T.C.) enti pubblici di servizio, non economici l.r. 44/2000 modificata dalla l.r.5/2001 Controllo della Giunta su ATC; contr. sull’attuaz. dei prog.. Potere sostitutivo della Regione e potere di scioglimento art. 20 ss. l.r. 11/93 Direzione 18 quattro Settori: Osserv. Edilizia, Attuaz. Interv, Disciplina e vigilanza sulla gest. patrim., program. e localiz. risorse
LOMBARDIA l.r.1/2000; l.r.7/2005 l.r.91/1983 R.r.4/2003 e 1/2004; criteri l. 392/78 Fondo regionale per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione l.r. 2/2000 art. 2 c. 9 l.r.13/1996 Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER), Enti pubblici economicI l.r.1/2000 Artt. 2 e 17 l.r. 13/96 vigilanza del C.R. sulle Ater; potere di scioglimento anticip. del C.d.A. da parte della G.R. per imposs. funzionam. o violaz. di legge e di reg. o di gravi irreg. amm. e contabili rilevate dai Sindaci, o per rilevanti perdite. Direzione generale Casa ed Opere Pubbliche – Unità organizzativa Politiche per la Casa
VENETO l.r.60/1984 ss.mm. l.r. 18/2006 l.r.60/1984 ss.mm. l.r.10/1996 art 18 Fondo sociale l.r. 10/96 art. 21 l.r.10/1995 ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale), Enti pubblici economici l.r.11/2001 art.65-68 Art. 17 l.r. 10/95 controllo G.R. su Ater e loro atti   Segreteria Regionale Lavori Pubblici – Direzione per l’Edilizia Abitativa
PROV. BZ l.p.13/1998 moificata dalla l.p. 8/2001; 5 decreti di esecuzione. l.p.13/1998 art.112; D.P.G.P. 42/1999 l.p. 13/1998 art. 2 c. 1 lettera K l.p.13/1998 Istituto per l’edilizia sociale (IPES). Ente di diritto pubblico   Art. 19 l.p. 13/98 La Giunta esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni dell’IPES Ripartizione Edilizia abitativa suddivisa in quattro Uffici
PROV. TN l.p. 21/1992 modificata dalla l.p. 15/2005 l.p. 15/2005 art. 6 c. 1 Fondo provinciale casa - art.8 l.p. 15/2005 l.p.21/1992 -L.p. 15/2005 Istituto Trentino per l’edilizia abitativa – società per azioni – (ITEA S.p.A.)   Art. 7 c. 4 lett. b) obbligo dell’ITEA S.p.a. di osservare gli atti di programmazione generale e di indirizzo della Provincia Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio Politiche Sociali e Abitative
FRIULI V. G. l.r.6/2003 – 6 reg. esecuzione D.P. Reg.119 del 13 aprile 2004 Fondo sociale l.r. 24/99 art. 16 l.r.24/1999 –ATER (Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale), Enti pubb. econ.   Art. 18 l.r. 24/99 controllo della Giunta su Ater e loro atti Direz. centrale ambiente e lavori pubblici- Direz. centrale patrimonio e servizi generali
LIGURIA l.r.10/1994 – l.r.10/2004 Per la disciplina dell’assegnazione l.r. 10/2004; per la disciplina del canone l.r.27/1996 Fondo di sostegno econ. all’utenza per pagame. canone l.r. 10/2004 art. 20 l.r. 9/1998 Aziende regionali territoriali per l’edilizia (A.R.T.E), enti pubblici ec. l.r.3/1999 Art. 13 l.r. 9/98 vigilanza della Giunta sull’amministrazione dell’Azienda Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, LL.PP. Edilizia - Uff. Politiche Abitative e Lavori Pubblici
EMILIA R. l.r.24/2001 l.r.13/1995; l.r.24/2001 artt. 24 e ss.; art. 35 Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione l.r. 8 agosto 2001, n. 24 l.r.24/2001 art 40 Aziende-casa Emilia Romagna” (ACER), enti pubblici ec. l.r.24/2001 Art 47 l.r.24/2001 Controllo del collegio dei revisori che ha l’obbligo di riferire al Pres. G.R. sul controllo Dir. Gen. Progr. Terr. e negoz., intese. Relaz. europee e relaz. internaz. – Serv. politiche abit.

servizi sociali

Venerdì, Luglio 23rd, 2010

Trovata morta in casa dopo una settimana: «Uccisa dal caldo»

Pubblicato il 20 Luglio 2010 da supmod1.

«Uccisa dal caldo»I vicini non la vedevano da giorni, nessuno l’aveva più vista entrare o uscire dalla propria abi­tazione. Anche suonare alla sua porta era diventato inutile: nes­suno rispondeva, nessun segnale di vita. Poi, a un certo punto, un odore insopportabile ha invaso il palazzo: prima le scale, poi addi­rittura gli alloggi vicini. Infine, ieri sera, è scattato l’allarme. I vigili del fuoco hanno sfondato la finestra di quell’appartamento al quarto piano, nello stabile di corso Racconigi 54, e sono entrati in casa. R.D., pensionata di 73 anni, giaceva sul letto, priva di vita, morta probabilmente già da una settimana. Uccisa dal caldo insopportabile che da giorni atta­naglia la città, lasciavano inten­dere i vigili intervenuti. Prigio­nieri nell’appartamento, anche i due gatti della pensionata, porta­ti in salvo dai pompieri.
  Un caldo torrido, quello della scorsa settimana. Un caldo torri­do capace di togliere le forze, prima, e la vita, poi, alla settanta­treenne ritrovata esanime nella propria abitazione dai vigili del fuoco intervenuti nella serata di ieri. Un caldo torrido che nella giornata di ieri, grazie ai tempo­rali che hanno interessato il nord Italia, ha lasciato il posto a una temperatura più mite. La colon­nina di mercurio è infatti scesa nelle scorse ore a livelli più ac­cettabili. La quiete meterologica, tuttavia, non sembrerebbe essere destinata a durare a lungo, e le ondate di calore già nella giorna­ta di oggi interesseranno cinque città. A Torino le minime rimar­ranno stazionarie attorno ai 20 gradi, mentre le massime tocche­ranno al massimo i 33.
  Sono state nel frattempo oltre 7mila le telefonate giunte nei pri­mi tre giorni di attivazione del numero verde 1500 istituito dal ministero della Salute per dare consigli e informazioni ai citta­dini sui comportamenti da adot­tare per evitare rischi per la salu­te dovuti alle alte temperature registrate in questi giorni. Lo ren­de noto lo stesso ministero. Han­no telefonato, in maggioranza e circa per il 60 per cento, anziani o loro familiari, e poi mamme di bambini da 0 a 10 anni. Le do­mande rivolte agli operatori han­no riguardato principalmente i comportamenti in caso di tratta­mento farmacologico per malat­tie croniche: cosa fare in caso di pressione bassa o terapia antii­pertensiva; quali sono gli ali­menti da privilegiare e quali so­no quelli da evitare; quali e quan­ti liquidi bere per evitare il ri­schio di disidratazione. Ci sono state inoltre richieste di informa­zioni sui condizionatori d’aria, su cosa fare per evitare rischi nei bambini, cosa fare in caso di col­po di calore in attesa dell’arrivo del 118, quali sintomi può provo­care il troppo caldo.
 [an.mag.]

domicilio dei senza fissa dimora - case erp

Venerdì, Luglio 23rd, 2010

Da: vincenzo.arruzza@alice.it
Inviato: gio 22/07/2010 14.13 - A:Russo.Anna Lisa - le allego  ricerca

indirizzo e - mail annalisa.russo@comune.torino.it 
A: Oggetto: R) ora intuisco dove avrebbe lavorato con urgenza: vedi imminenza perdita del domicilio,da canto suo è stata in gamba,non per nulla Lei è l’avvocato del diavolo.ma la colpa non è sua,so chi è stato.

Relazione  del  dottor  Paolo Morozzo Della Rocca  -  

 Ordinario di diritto privato nell’Università degli studi di  Pesaro e Urbino

 Le nuove regole sull’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora -

Ricerca di vincenzo.arruzza@alice.it; salvare   su blog,ora per opportuna conoscenza  a chiunque ne avesse bisogno,e,alla  dottoressa russo anna lisa  @comune. torino .it - referente ufficio legale divisione  edilizia residenziale . pubblica ,ora anche  su  privata  locazione su alloggi comunali del patrimonio della città,regolanti assegnazioni alloggi  comunali a canone sociale per soggetti anche senza fissa dimora,o soggetti che versano in precarietà ,vedi parametri affitto  sociale ora anche su alloggi in housing sociale come da recente decreto agosto 2009.dove su risulta possono essere assegnati alloggi  comunali a canone calmierato in housing sociale,parametri d’affitto a canone sociale., regolato dalla legge  dello Stato  la n. 457/78,e smi

Statistiche anagrafiche ,censimenti ,domiciliarietà soggetti senza fissa dimora - ( Legge anagrafica -  D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) ora vedi pacchetto sicurezza recente decreto 7/2009, che integra alcuni articoli delle Leggi già esistenti,anche con apporto di  modifiche riguardanti i senza fissa dimora.

Chi erano i senza fissa dimora nella legge anagrafica e nel regolamento di attuazione?

 Gli ufficiali di anagrafe, per diverse generazioni,hanno appreso che quando a richiedere l’iscrizione anagrafica sia una persona senza fissa dimora un problema di accertamento della effettività della residenza non si pone, dato che per la legge ed il regolamento anagrafici (art. 2,co. 3, legge 24 dicembre 1954, n. 1228; art. 1,co. 1 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) tale soggetto era (ed è) comunque da considerarsi residente nel Comune dove ha stabilito il domicilio o,in mancanza (quindi come criterio meramente residuale), nel Comune di nascita.Ma cosa vuol dire «senza fissa dimora»? Questa domanda, pur essendo fondamentale, sembra oggi ricevere risposte tanto scontate quanto inesatte,che segnano il punto di arrivo di un processo di fraintendimento del significato originario della definizione normativa. È infatti accaduto,con questo breve sintagma, quello che spesso accade allo svogliato studente di una lingua straniera quando incontra una espressione  così familiare alla propria lingua da presumerne subito, con illusoria sicurezza, il significato,salvo poi scoprire che il «burro» spagnolo non è esattamente ciò che a Bolzano si spalma sulla fetta di pane.«Senza fissa dimora», nel linguaggio tecnicizzato del legislatore anagrafico [che conferisce al termine un’accezione diversa da quella attribuitagli da altre scienze sociali (1)], è colui che,non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo e non avendo dunque un progetto di residenzialità in alcuno dei comuni italiani, nè in una località straniera (almeno per i cittadini italiani che si trovino all’estero), non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e necessita dunque di un trattamento giuridico differenziato che consiste,appunto, nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio.Le legge anagrafica, come s’è appena visto, non si è però soffermata sulla definizione di domicilio,nè si è posta il problema di differenziare questa da quella di residenza; differenza di cui cercherò invece di dare conto nelle successive considerazioni. D’altra parte — è bene talvolta ricordarlo — il legislatore anagrafico non usa concetti di sua esclusiva creazione, ma nozioni che derivano dal diritto civile, nel cui linguaggio è custodito il vocabolario comune a tutti gli operatori giuridici che si occupino della persona e delle sue relazioni sociali.Anche il civilista ha però trovato non poche difficoltà nel tracciare una esatta linea di distinzione tra i concetti di domicilio [tra cui campeggia, in primo luogo, quello di «domicilio generale» (2)] e di residenza, che peraltro nel processo di codificazione delle leggi civili non erano sempre ben distinti (3).Tuttavia, già nel vecchio codice civile italiano del 1865 la differenza tra le due nozioni prese corpo a partire dalla considerazione che talvolta la persona possa avere la sede dei suoi affari (il domicilio) in un luogo diverso dalla sede dei suoi affetti (la residenza). A scorrere le numerose norme che in qualche modo utilizzano, differenziandole, queste due definizioni, entrambe contenute nell’art. 43 cod.civ., emerge (in perfetta continuità con il vecchio codice del 1865) come il domicilio costituisca il luogo di imputazione di posizioni giuridiche soggettive prevalentemente patrimoniali del soggetto. Il riferimento agli affari della persona, già esplicitato dalla norma strumentale (l’art. 43, co. 1 cod. civ.) viene infatti specificato da una molteplicità di norme finali che riferiscono  al domicilio il luogo di pagamento di certe obbligazioni, l’apertura della successione ereditaria, etc. La residenza sembra invece coincidere con il luogo dell’esistenza tout court, il luogo degli affetti familiari, dei bisogni elementari ed esistenziali del soggetto (4). Si tratta di una differenziazione —problematica nei suoi confini, ma ben percepibile dall’esperienza comune — che non pare contraddetta,bensì avvalorata, dalla stessa Relazione del Guardasigilli, il quale, al n. 65, semplicemente rilevava: «non è raro che una persona abbia in  un luogo la dimora abituale (residenza) e in un altro luogo la sede principale degli affari (domicilio)».Questo vuol dire che quanto più la somma degli«affari» risulti esigua, fino alla piena coincidenza con le preoccupazioni della mera sussistenza,tanto più il domicilio stesso assumerà i connotati esistenziali e solo marginalmente patrimoniali che in coloro che hanno ben distinte una sfera esistenziale ed una patrimoniale (aziendale, affaristica,da libero professionista,etc.) coinciderebbero invece con i tratti tipologici della residenza. Come applicare, dunque,le due nozioni di residenza e di domicilio a persone che sono senza una dimora fissa, cioè che non collegano stabilmente ad un luogo né il proprio patrimonio affettivoesistenziale nè quello reddituale o patrimoniale? Proprio di queste persone — girovaghi, artigiani itineranti, circensi, marinai e camminanti di ogni genere — dovette occuparsi, per i suoi specifici compiti funzionali, la legge anagrafica all’art. 2, co. 3, successivamente dettagliato dal regolamento anagrafico e dalle direttive dell’ISTAT (autorità nazionale di controllodelle anagrafi assieme ed oltre al Ministero  dell’Interno)ora vedi pacchetto sulla sicurezza.Fu infatti l’ISTAT, nelle sue note illustrative della legge anagrafica e del regolamento, a suggerire l’istituzione in ogni Comune di una sessione speciale «non territoriale» nella quale fossero elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto e i senza fissa dimora che desiderassero eleggere domicilio al fine di ottenere la residenza anagrafica, individuando allo scopo una via territorialmente non esistente.Fu dunque detto all’ufficiale di anagrafe di non fare indagini sull’abitualità del domicilio del senza fissa dimora, perchè questo era sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte sua. Ed in tal senso si espresse lo stesso Ministero dell’Interno. Significativa, al riguardo, la Circolare n. 1 del 1997, di cui riporto solo questo breve passaggio: «Per alcune particolari categoriedi persone nei cui confronti non è riscontrabile il requisito della dimora abituale, la legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 ha preso in considerazione un solo Comune, e cioè quello eletto a domicilio dall’interessato».Eleggere il domicilio ai fini anagrafici è stata dunque, sin qui, una scelta incondizionatamente libera ed esclusiva del richiedente l’iscrizione anagrafica come senza fissa dimora; a condizione, ovviamente, che davvero si trattasse di una

persona senza alcuna dimora stabile (5). La domanda che ora ci poniamo — non irrilevante per comprendere correttamente le più recenti novità legislative — è se sia stata corretta l’interpretazione data negli anni passati dall’Amministrazione(sia l’ISTAT che il Ministero dell’Interno)dell’art. 2, co. 3 della legge anagrafica(che anche a seguito della recente novella rimane immutato), nell’intendere il riferimento al domicilio come una libera elezione del richiedente,pur trattandosi, indubbiamente, di una

figura normativa di domicilio non automaticamente coincidente con quella di un semplice domicilio elettivo dedicato alla cura di un singolo affare.A questa domanda, nonostante una prima e superficiale apparenza in senso contrario, darei una risposta affermativa, sebbene talvolta sia forse mancata una adeguata attenzione ai possibili

— ed in effetti verificatisi — abusi da parte di richiedenti interessati ad ottenere, attraverso una dichiarazione meramente elettiva, vantaggi patrimoniali non sempre leciti.

Per convincersi di questo occorre, banalmente,immedesimarsi nella figura per la quale la norma è stata pensata: il senza fissa dimora(vero). Colui che, non avendo un luogo privilegiato di vita e di affari, era comunque costretto a sceglierne uno, anche a costo di valorizzare il più tenue legame con una località talvolta visitata.La sua scelta, sino ad oggi, sarebbe potuta cadere sul Comune del luogo di nascita (ed allora l’elezione del domicilio anagrafico sarebbe coincisa con il criterio di attribuzione legale, meramente suppletivo). Oppure la scelta sarebbe caduta sul Comune dove le navi sulle quali il richiedente viaggiava facevano più spesso scalo; o sul Comune dove viveva un cugino od un amico (sul piano affettivo  i figli) più caro di altri; od in quello dove, nel precedente stile di vita, il richiedente aveva avuto, in effetti, un più solido attaccamento sociale e forse addirittura la residenza.Ci poniamo ora un problema: se uno zingaro italiano, in perpetuo movimento (figura a dire il vero sempre più rara) e dunque con un’occupazione lavorativa itinerante, avesse ricevuto in eredità un appartamento nel centro di Viareggio,recandovisi per brevi ma frequenti periodi dell’anno a riposarvi, avrebbe mantenuto la possibilità di eleggere domicilio ai fini anagrafici in un qualsiasi altro Comune a suo piacimento, o sarebbe stato obbligato ad iscriversi, pur sempre come senza fissa dimora, nel Comune di Viareggio? A modesto ,ora al vaglio della dottoressa Russo mio parere la risposta — alle condizioni di legge vigenti prima delle modifiche introdotte con la legge 17 luglio 2009, n. 94 ( vedi pacchetto sicurezza)sarebbe stata nel senso dell’illegittimità dell’iscrizione anagrafica in un Comune diverso da quello di Viareggio,nel quale, obiettivamente, fosse venuto a crearsi l’obiettivo centro degli interessi patrimoniali del soggetto, anche se non la residenza.L’esemplificato problema serve a osservare che,anche prima della legge n. 94/2009, il domicilio del senza fissa dimora era da intendersi elettivo solo a condizione che si trattasse di persone prive di un loro domicilio generale (o prevalente),il quale non può che essere unico.D’altra parte, la mancanza di un domicilio generale— come già rilevato nelle precedenti considerazioni— è condizione normale nel senza fissa dimora nullatenente, mentre è invece piuttosto rara in tutti gli altri casi.I «senza tetto» non sono (o non erano?) i «senza fissa dimora».Quando la legge anagrafica fu approvata la figura del «senza fissa dimora» era forse più diffusa di oggi. Il sistema economico italiano, senza dubbio più rurale e meno urbanizzato, consentiva ancora stili di vita come quello del sellaio o del ferratore di cavalli, mentre i circhi e le giostre venivano accolti con più entusiasmo e maggiore frequenza nei paesi dello Stivale. Ma già allora, distinta dai «senza fissa dimora», esisteva una massa di residenti privi di un’abitazione consona al civile abitare, la cui condizione anagrafica era però assimilata a quella di tutti gli altri residenti. La sola Capitale, ancora all’inizio degli anni ‘70, contava ad esempio tra i 100 ed i 50 mila baraccati. Si trattava di cittadini romani giunti da altre regioni d’Italia ed iscritti solitamente all’anagrafe nei quartieri dove abitavano,spesso definiti come «borghetti», «baraccopoli» o semplicemente «campi».Successivamente, con le politiche di edilizia popolare ora in forte declino, le baraccopoli sono scomparse e i loro antichi abitanti si sono sistemati nelle case. L’arredo urbano si è però ripopolato di nuovi abitanti dei marciapiedi e delle baracche, più marginali dei precedenti, italiani o stranieri che siano. Per questi ultimi, l’assimilazione ai fini anagrafici del «senza tetto»all’abitante «normale» ha funzionato meno che in passato, sia per le diverse caratteristiche soggettive di questi cittadini (che in alcuni casi rendono problematico o impossibile l’accertamento anagrafico), sia per il mutare delle stesse prassi anagrafiche, specie nei grandi centri urbani.È così accaduto, anno dopo anno, che i «senza tetto» siano scomparsi dal regime anagrafico ordinario, per riaffiorare poi in quello del tutto speciale (e per una parte di essi del tutto improprio)«dei senza fissa dimora», dando luogo ad una più generalizzata confusione semantica tra i due termini e ad una politica anagrafica talvolta repulsiva. Vero è che, come s’è poc’anzi accennato, talvolta i «senza tetto» pongono problemi anagrafici simili a quelli presentati dai «senza fissa dimora». Ci si riferisce, in particolare, ai casi in cui la persona «senza tetto» si sposta di strada in strada, senza un luogo fisso che funga da ricovero,pur gravitando nell’ambito territoriale del Comune per la maggior parte dell’anno.Ma permane pur sempre una differenza tra chi, privo di dimora stabile, risieda stabilmente sul territorio comunale e chi, invece, privo di dimora stabile, è anche assente, per la maggior parte del tempo, dal territorio del Comune.Una differenza ben colta dall’ISTAT nelle ancora fondamentali note illustrative del 1992, dove è ravvisata la necessità di istituire nell’anagrafe comunale una via territorialmente non esistente,ma conosciuta con un nome convenzionale,nella quale iscrivere «con numero progressivo dispari sia i «senza tetto» risultanti residenti al censimento, sia i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune ma che, in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso» Fu subito evidente il buon fine pratico di taliindicazioni: quello di assicurare anche ai «senzatetto» sfuggiti alla registrazione anagrafica ordinaria, ma emersi attraverso il periodico censimento della popolazione, di trovare subito collocazione nei registri della popolazione residente.Peraltro, nella consapevolezza della possibilità che la soluzione indicata non fosse sufficiente a ricomprendere ogni effettiva residenza non ancora registrata o registrabile, le note ISTAT continuano disponendo che, anche «al di fuori dei casi sopraddetti, potrà essere utilizzatala stessa via con numeri progressivi pari».

Cosa cambia con la legge 15 luglio 2009, n. 94? L’art. 3 co. 38, della legge n. 94/2009 ha modificato l’art. 2 co. 3 della legge anagrafica, il quale,nel suo nuovo testo, dispone ora che «ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione,è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita».Si compie quindi un ulteriore passo verso il definitivo smarrimento della originaria definizione normativa di «senza fissa dimora», il quale d’ora in poi dovrebbe dare la «quasi dimostrazione» dell’effettività del domicilio od altrimenti rassegnarsi a risultare iscritto all’anagrafe del Comune di nascita.La novella parrebbe, a primo acchito, abbastanza ragionevole. Al senza fissa dimora ed al senza tetto non viene infatti richiesto di avere una dimora stabile, bensì un domicilio, cioè di avere un legame sociale, una frequentazione, per così

dire, col Comune di iscrizione, la quale, al limite, potrebbe semplicemente coincidere con l’arredo urbano sul quale egli talvolta cammina.Purtroppo però, l’ignoranza della definizione normativa di domicilio — non chiara, forse,nemmeno al legislatore della novella — fa sì che,almeno in questo primo periodo di applicazione,

in alcuni comuni si pretenda erroneamente e parossisticamente che il «senza fissa dimora»indichi indirizzo, scala ed interno dell’abitazione dove ha il suo domicilio, ciò che sembra equivalere alla richiesta di volare fatta ad un asino.Anche al di là di interpretazioni così palesemente erronee, il nuovo testo dell’art. 2, co. 3, non è però privo di lati oscuri e di possibili effetti negativi per i diretti interessati, ai quali è dato -l’onere di fornire all’ufficio di anagrafe gli«elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio». Un onere probatorio che, in alcuni Comuni, potrebbe essere utilizzato scorrettamente per ostacolare la concreta affermazione del diritto di residenza della persona senza fissa dimora e di cui, d’altra parte, l’ufficiale di anagrafe dovrà ora ragionevolmente chiedere conto a chi domandi l’iscrizione come «senza fissa dimora». Al riguardo può dunque essere utile ricapitolare alcune indicazioni metodologiche pur solitamente ben conosciute dagli ufficiali di anagrafe, i quali in primo luogo terranno presente che l’accertamento del domicilio è cosa ben diversa dall’accertamento della residenza, cioè della dimora abituale; e non presuppone, a differenza di quest’ultima, la presenza fisica della persona, con carattere di prevalenza, all’indirizzo indicato. Infatti la nozione di domicilio (sede principale dei propri affari ed interessi) è un concetto sufficientemente elastico da potere ricomprendere una varietà di più situazioni personali, patrimoniali, esistenziali, relazionali, etc. Provo a chiarirmi meglio con alcune esemplificazioni: trovandosi di fronte una signora il cui aspetto indichi con buone probabilità la condizione di soggetti senza fissa dimora , l’ufficiale di anagrafe cercherà di capire quali sono i suoi luoghi di passaggio e chi la conosca. Gli verranno indicati, probabilmente,stazioni ferroviarie, parchi pubblici, ponti, od anche un percorso itinerante tra abitazioni fatiscenti e campeggi.L’ufficiale di anagrafe potrebbe inoltre scoprire che il luogo definibile ai sensi dell’art. 2 della legge anagrafica come il domicilio stabilito dalla homeless sia identificabile in quel bar dove

alla donna viene solitamente offerto un cappuccino caldo la mattina, o il portico dentro il quale si rifugia per passarvi la notte.Un problema, a questo riguardo, potrebbe essere costituito dal fatto che talvolta si tratta, come nelle esemplificazioni ora proposte, di luoghi che coinvolgono la sfera giuridica di altri soggetti. Il titolare del bar o gli abitanti delpalazzo sotto il quale il portico si trova dovranno acconsentire o no alla indicazione di quel uogo come domicilio della signora «senza fissa dimora»?

Non mi pare che ciò sia necessario e d’altra parte forse non sarebbe nemmeno possibile, almeno agli effetti giuridici che ci interessano.Nulla però impedisce che, una volta individuato il luogo (o talvolta i luoghi) che sintetizza e svela il concreto vivere della richiedente sul territorio del Comune, quest’ultima possa poi essere collocata, come residente «senza fissa dimora», nella via virtuale a suo tempo indicata dall’ISTAT, la cui istituzione od il cui mantenimento nell’anagrafe comunale — malgrado la

diversa opinione di altri, autorevolissimi, commentatori (7) — non mi pare affatto impedita dalla nuova formulazione dell’art. 2 della legge anagrafica dato che la novella si limita a chiedere elementi circa l’effettività del domicilio nel Comune e non pretende, invece, che l’indirizzo di domicilio sia anche indirizzo di residenza.Vero è che — se esiste il consenso di tutti e due i soggetti interessati — potrebbe risultare più pratico per l’amministrazione comunale (e ben più vantaggioso per la stessa homeless protagonista di queste pagine) consentirne la domiciliazione,anche agli effetti della registrazione anagrafica, all’indirizzo di un’associazione che eventualmente di lei si occupi e l’assista per determinati bisogni (la somministrazione di pasti,il fermo posta, il servizio docce, etc. etc.), fungendo da domicilio meramente anagrafico.All’indirizzo dell’associazione la signora che abbiamo preso ad esempio sarebbe infatti assai più reperibile che non in «via della casa comunale1».Resta però il problema di quei «senza dimora»che hanno legami territoriali con singole persone o comunque con soggetti non disposti o non attrezzati per offrire una domiciliazione che includa anche piccole scelte di una qualche responsabilità(ad esempio: accettare o rifiutare posta e raccomandate inviate al domiciliato presso il domiciliante?). Diversa è l’ipotesi, senz’altro fattibile, di trasferire la domiciliazione anagrafica dei «senza fissa dimora» dalla via virtuale comunale alla sede del servizio sociale, in quanto chi è assistito da tale ufficio mostra indubbiamente di avere un fascio di interessi e di affari connessi alla propria sopravvivenza presso quell’indirizzo istituzionale,ma allora tutto si ridurrebbe a cambiare un indirizzo istituzionale(ad esempio la casa comunale) con un altro in base ad un ragionamento logico condivisibile ma contraddittorio rispetto ad istruzioni amministrative, ed in particolare quelle dell’Istat, non ancora revocate.V’è poi il rischio — ben conosciuto dagli operatori amministrativi — della confusione funzionale: il servizio sociale comunale, infatti, si occupa di assistere i cittadini e non di riconoscere loro la residenza anagrafica, ma una volta che sarà divenuto l’indirizzo di domicilio istituzionale dei senza fissa dimora la tentazione per detto servizio di farsi illegittimamente decisore dell’iscrizione anagrafica o del suo mantenimento diverrà più facile e frequente. Del tutto diverso in fatto (ma non certo in diritto)rispetto alla vicenda anagrafica sin qui ipotizzata è il caso in cui l’ufficiale di anagrafe si trovi di fronte una distinta signora, la quale non rechi nel suo aspetto i segni di una condizione di vita particolarmente fragile. Anche in questo caso l’ufficiale di anagrafe dovrà verificare se non vi sia un Comune di provenienza nel quale,nonostante quanto dichiarato dalla richiedente,questa sia ancora effettivamente residente, nonchè verificare quale sia il luogo del suo principale domicilio; e ricevere quindi una convincente spiegazione a riguardo dell’insolita mancanza di una dimora abituale di civile abitazione.Sarà parte dell’istruttoria compiuta dall’ufficiale di anagrafe il verificare l’eventuale attualità della residenza in altro Comune (per lo meno informandosi presso le anagrafi dei Comuni di precedente iscrizione anagrafica), il chiedere conto del possesso o della disponibilità di civili abitazioni in altri comuni ed il rammentare alla richiedente le responsabilità giuridiche connesse a false dichiarazioni.Ma non è detto che il senza fissa dimora debba essere una persona mal vestita e abitante in ricoveri di fortuna.Potrebbero ad esempio rientrare nella definizione normativa di «senza fissa dimora», così come integrata dalla recente novella legislativa, anche coloro che, pur lavorando in modo stabile e percependo dunque un reddito che consente loro di ben presentarsi e ben apparire, non dispongono però di un alloggio di civile abitazione, vivendo come ospiti senza un indirizzo ancora stabile.In realtà per l’ufficiale di anagrafe, richiesto di una nuova iscrizione, è molto difficile discernere tra queste diverse posizioni: quella della persona che, pur «senza fissa dimora» vive e magari lavora ormai stabilmente sul territorio comunale;quella della persona che magari lavora sul territorio comunale ma che invece risiede stabilmente sul territorio di un altro Comune e dunque non ha titolo ad iscriversi altrove, tanto meno nella falsa veste di «senza fissa dimora»;ed infine quella della persona che vive e risiede stabilmente ad un indirizzo di civile abitazione senza che lei stessa od il suo locatore intenda dichiarare tale stato di cose (ad esempio perchè il locatore teme altrimenti di rendere accertabile ai fini tributari la messa a frutto di un immobile di sua proprietà).Se è vero che l’accertamento anagrafico presso l’abitazione di effettiva dimora non presuppone nè l’esistenza di un contratto di locazione nè l’esistenza di nessun’altra forma giuridica di disponibilità dell’alloggio, pure è vero che difficilmente lo si potrà in concreto ed utilmente eseguire. Infatti, perchè detto accertamento raggiunga l’obiettivo di fotografare veracemente la realtà anagrafica occorrerebbe che l’accertatore anagrafico trovi in casa il richiedente l’iscrizione anagrafica, od almeno che le persone informate del fatto (il portiere, gli altri inquilini, i vicini di casa, il postino) attestino la sua effettiva presenza all’indirizzo. È probabile, però, che il richiedente non sia in casa al momento dell’accertamento,pur rientrandovi ogni sera, e che il portiere o il vicino di casa non emettano dichiarazioni«contro» il locatore-proprietario che non vuole fare emergere il rapporto di locazione;o peggio, potrà accadere che, a seguito dell’accertamento,il rapporto di locazione, mai emerso in diritto, termini anche in fatto, costringendo il richiedente a cercare un altro alloggio e a rinunciare, sino alla prossima occasione, all’iscrizione anagrafica.Un’alternativa a questa pur corretta ma defatigante cernita delle posizioni anagrafiche (possibile di certo in un piccolo Comune ma non in un contesto di anomia urbana come si verifica nei comuni di più grandi dimensioni) può essere validamente costituita da forme di protocollo che prevedano la domiciliazione anagrafica presso associazioni ed enti dotati di una qualificata esperienza nei settori dell’assistenza e dell’integrazione sociale, i quali svolgano, ad un tempo, la funzione di informatori qualificati e di domiciliatari ai fini anagrafici delle persone che, pur insistendo effettivamente sul territorio comunale, non dispongano però della stabilità alloggiativa utile per ottenere altrimenti, come normali residenti, l’iscrizione anagrafica.

Considerazioni conclusive riguardo a un dubbio di legittimità costituzionale.

 In conclusione, se bene interpretata ed applicata, la novella dell’art. 2 della legge anagrafica si

sostanzierà, per un verso, nella sola esclusione dall’anagrafe di quei «senza fissa dimora» che effettivamente non abbiano alcun legame, nè una effettiva frequentazione, con i luoghi e le persone della comunità territoriale.Per essi l’unica anagrafe possibile sarà dunque presso il Comune di nascita, se ne hanno uno sul territorio nazionale; se invece non l’hanno la soluzione imposta dalla legge è probabilmente quella indicata dallo stesso art. 2, co. 5 della legge anagrafica: si dovrà quindi considerare Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Nel caso,infine, che neanche questi casi si dovrà utilizzare il registro previsto dalla norma ed istituito presso il Ministero dell’Interno.Deve per altro verso osservarsi come la novella legislativa rafforzi la funzione accertativa dell’ufficiale di anagrafe, facendo scomparire ogni possibile dubbio sulla mera elettività del domi-cilio (non più configurabile), ma senza con ciò impedire a chiunque conduca la propria esistenza sul territorio del Comune, anche se in condizioni di estrema riteri siano adottabili, indigenza, di risultarne cittadino e far valere i diritti di residenza che da ciò conseguono. Emerge dunque — sia dalla lettura sistematica delle norme attualmente vigenti, sia dalla applicazione a queste di gran parte dell’esperienza accumulata dalla prassi e trasfusa in circolari e direttive — come l’iscrizione anagrafica del«senza fissa dimora» all’anagrafe del Comune di nascita debba costituire un’extrema ratio, riguardando quei pochi soggetti che davvero non posseggano una relazione privilegiata di vita con un territorio comunale . Ove ciò non avvenga saremmo di fronte al diffondersi di prassi illegittime, oppure all’improbabile e poco credibile scoperta che nel nostro paese vi sono ancora moltissimi italiani che conducono una vita completamente nomade .Per pochi o troppi che saranno, i rimpatri anagrafici al Comune di nascita porranno però un sicuro problema di legittimità costituzionale quando ad essere ricondotti a tale posizione.Un caso non solo di scuola, come dimostra la vicenda presa ad esame dalla rubrica Quesiti, in «Servizi demografici».Vedi  riguardante una famiglia di «nomadi» composta da due adulti e tre minori, di cui — a mio avviso sbagliando — l’anonimo risponditore al quesito ha ipotizzato la cancellabilità dall’anagrafe del Comune dove essi da tempo vivevano,spostandovisi all’interno del territorio comunale con una roulotte in attesa di reperire una nuova abitazione anagrafica dovessero essere i membri di un’unica famiglia di «senza fissa dimora privi di domicilio dimostrato». In tale caso, infatti, stando alla lettera della legge, ( il padre potrebbe ritrovarsi iscritto nel Comune di x  e la madre in quello di y  ed i figli con la madre,oppure in una terza città se ormai maggiorenni e nati altrove ).Una famiglia i cui membri sono effettivamente conviventi (pur nella comune condizione di girovaghi) si troverebbe dunque frammentata in diverse anagrafi individuali contro la volontà dei suoi membri, e dunque con diversi servizi sociali,diverse liste elettorali, etc. Sarebbe dunque davvero difficile non scorgere in tale fattispecie,oltre ad altri possibili profili di incostituzionalità,quello riguardante la violazione del diritto all’unità familiare (inteso qui anche come diritto all’unicità della residenza anagrafica dei familiari tra loro effettivamente conviventi) di cui agli art. 29 e 117 Costituzione in ragione dell’adesione italiana alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che dà protezione agli interessi familiari nei termini di cui all’art. 8 di detta convenzione.

1) Sulla definizione di «senza fissa dimora» dal punto di vista sociologico e delle teorie di servizio sociale, cfr. ZUCCARI, Senza dimora: un popolo di invisibili, Roma, 2007, 28 ss.

2) Il primo considerato necessariamente unico, mentre si ammette talvolta la possibilità che un soggetto abbia più di una

residenza (ma non più residenze anagrafiche). Così BIANCA C.M., Diritto civile, I, Milano, 1984, 251

3) Il Code Napoleon nel 1804, vera matrice di molte delle successive esperienze di codificazione civile negli Stati europei e

latino americani, trattò unicamente del domicilio, assorbendo in questo la stessa nozione di residenza. Le leggi emanate

successivamente hanno poi dovuto integrare la disciplina civilistica e amministrativa dei luoghi della persona. Sul punto:

GRAZIADEI, voce Domicilio in diritto comparato, in «Digesto, disc. priv. sez. civ.», VII, 131.

4) Sul criterio distintivo proposto nel testo, cfr.: BENUSSI, Per una interpretazione dell’inciso «affari e interessi» di cui all’art. 43

cod. civile (Contributo esegetico allo studio del domicilio) in «Temi», 1967, 463; STANZIONE, sub artt. 43-45 in Codice civile

annotato, (a cura di Perlingieri), 1991, I, 422; ESU, Domicilio – residenza – dimora, in «Trattato di diritto privato» diretto da

Rescigno, Torino 1999, 573; GAZZONI, Manuale di diritto privato, 2007, 130. Contra: TEDESCHI, voce Domicilio, residenza,

dimora, in «Noviss. DI, App.», III, Torino, 1982, 194 ss.

5) L’interessato potrà liberamente eleggere domicilio (ovviamente uno solo) in quel luogo ove, nonostante i suoi continui

spostamenti, egli preferisca recarsi, per ragioni di comodità, affettive o per altre ragioni personali, incluse quelle meramente

idiosincratiche «per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti». In tal senso l’ISTAT, Anagrafe della popolazione.

Avvertenze - note illustrative e normativa aire, in «Metodi e norme», serie B, n. 29, Roma, 1992, 41.

6) Cfr., nuovamente, ISTAT, Anagrafe della popolazione, cit., 45 s.

 7) Ritiene ad esempio MINARDI, L’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari dopo il «pacchetto sicurezza», in MOROZZO

DELLA ROCCA (a cura di), Immigrazione e cittadinanza, volume di aggiornamento, Torino, 2009, 90, che la novella conduca ad

una ovvia identificazione dell’indirizzo di residenza con quello di domicilio, mentre resteranno iscritti in una via fittizia

solo coloro che, non avendo nemmeno un domicilio, dovranno essere iscritti nel Comune di nascita.

8) È questa la via già seguita con successo da alcuni grandi comuni italiani, come ad esempio Firenze e Roma. Su queste

esperienze pilota: ZUCCARI, op. cit.., 109 ss.; MATULLI, L’impegno dell’Amministrazione Comunale fiorentina a favore delle persone senza dimora, in ZUCCARI (a cura di), Via Modesta valenti. Una strada per vivere, Roma, 2004, 73 ss.  Al riguardo, le esatte osservazioni di MINARDI, op.cit., 81 ss

9) Non affronto qui le questioni suscitate da un altro registro da tenersi presso il Ministero dell’Interno: quello ora disposto

dall’art. 2, co. 4 della legge anagrafica, esso pure introdotto introdotto dalla legge n. 94/2009. Le correlazioni tra i due

registri e la loro probabile reductio ad unum riguarderanno presto la fase di concreta attuazione della legge da parte del

Ministero dell’Interno.

 

Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!

e mail al funzionario housing sociale

Lunedì, Luglio 12th, 2010

Non capisco perchè gli altri comuni pubblicizzano le attività svolte o da svolgere ,solo Voi non date informazioni in internet, pubblico in blog


Da: vincenzo.arruzza@alice.it
Inviato: sab 10/07/2010 14.41
A: russo.annalisa@comune.torino.it
Oggetto: alloggi housing sociale

CITTA’ DI X

Settore Solidarietà Sociale – Piano di Zona

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 ALLOGGI DI

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RISERVATI A

PROGETTI DI HOUSING SOCIALE

Il DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. x del 0 /x / 08 Rende noto che, entro le ore 12,00 del 07 gennaio 2010 ,i cittadini residenti anagraficamente in X, possono presentare domanda per l’assegnazione in Housing Sociale di n. 07 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, situati in X, di proprietà Agenzia per la Casa x, concessi in comodato d’uso al Comune di X.

Art. 1

Requisiti di accesso

1.      I requisiti di accesso per la partecipazione al bando di assegnazione degli alloggi di che trattasi sono i seguenti: a) residenza nel Comune di X da almeno 2 anni;

2.      b) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’ Unione Europea o di altri Stati se in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno;

3.      c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare su tutto il territorio nazionale;

4.      d) assenza di precedente assegnazione in locazione di alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a decadenza per aver destinato l’alloggio ad attività illecite (non specificato decadenza per morosità);

5.      e) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni;

6.      f) Situazione lavorativa:

·        stato di occupazione con limitata capacità reddituale

·        disoccupazione da non più di 18 mesi con età inferiore a anni 45 purché iscritto nelle apposite liste del Centro per l’Impiego;

2. I requisiti di cui sopra, debbono essere posseduti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del presente bando, nonché al momento dell’ assegnazione.

1

Art. 2

Criteri di valutazione

La graduatoria di assegnazione sarà formata sommando i punteggi ottenuti sulla base dei seguenti criteri :

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

A-1) reddito complessivo del nucleo familiare : Legge 457/78

da € 0 a € 5.000,00 …………………punti  5

da € 5.001,00 a € 7.500,00 …………punti 4

da € 7.501,00 a € 10.000,00 ………. punti 3

da € 10.001,0 a €. 12.500,00 ……… punti 2

da € 12.501,0 a €. 15.000,00 ……… punti 1

da € 15.501,00                                    punti 0

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili, quali risultino dall’ultima dichiarazione dei redditi, e specificatamente dell’anno 2009 relativa ai redditi 2008, di tutti i componenti del nucleo stesso. Il reddito stesso sarà computato con le modalità di cui all’ art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall’ art. 2, comma 14 del DL 23 gennaio 1982, n.  9, convertito con modifica dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 e s.m.i..  Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a 2, il reddito complessivo annuo è ridotto di €. 516,46 per ogni altro componente e sino ad un massimo di €. 3.098,76.

La documentazione probante il reddito posseduto va allegata alla domanda.

A-2) Composizione e punteggio del nucleo familiare del richiedente:

·        1 o 2 componenti………..

punti

1

·        3 componenti :…………….

punti

2

·        4 componenti :…………….

punti

3

·        5 componenti ed oltre ….

punti

5

A-3) Nucleo familiare residente nel Comune di X:

·        da 3 a 4 anni

punti 1

·        5 anni

punti 2

·        oltre 5 anni

punti 3

CONDIZIONI OGGETTIVE:

B-1) Situazione di grave disagio abitativo:

b-1.1) nuclei familiari residenti in X nei confronti dei quali è stata emessa sentenza esecutiva di sfratto ovvero altro provvedimento giudiziario o amministrativo 2 (ad esempio: soggetti costretti a lasciare l’alloggio coniugale a seguito di sentenza di separazione, ecc..) ed è stata fissata la data di esecuzione del provvedimento mediante l’intervento della forza pubblica (avviso e/o preavviso di rilascio alloggio)

entro trenta giorni

punti 5

entro 60 giorni

punti 3

b-1.2) nuclei residenti in X temporaneamente ospitati in centri di prima,

seconda o terza accoglienza o in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli

organi preposti alla pubblica assistenza, dalle Associazioni di volontariato, con finalità

di assistenza e ospitalità da almeno 6 mesi

punti 1

da almeno 1 anno punti 3

da oltre 1 anno  punti 5

b-1.3) nuclei residenti in X temporaneamente inseriti in strutture di tipo alberghiero con onere a carico dell’amministrazione o in alloggi di proprietà comunale destinati a sistemazioni abitative temporanee da almeno 6 mesi punti 1

da almeno 1 anno punti 3

da oltre 1 anno  punti 5

C-1) Situazione socio-lavorativa:

c-1.1) nuclei con necessità di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psico-fisica personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori (come risultante dalla relazione del Servizio Sociale Professionale, attestante la situazione di necessità di una sistemazione abitativa urgente a salvaguardia dell’integrità psico-fisica personale e/o dei figli minori presenti nel nucleo familiare. La situazione di gravità in atto dovrà essere documentata, ad esempio, con denunce alla P.S., certificati medici specifici, interventi del Tribunale, ecc):

punti 5 max c-1.2) nuclei residenti in X in situazione di disagio lavorativo: ad ogni adulto in condizione ed età lavorativa viene attribuito il punteggio relativo alla propria situazione come segue:

c1.2.a) Occupazione a tempo pieno

Punti 1

c1.2.b) Occupazione a tempo parziale

Punti 2

c1.2.c) Occupazione occasionale, saltuaria o stagionale di durata superiore a

mesi 6 nell’ultimo anno

Punti 3

c1.2.d) Occupazione occasionale, saltuaria o stagionale di durata minima di

mesi 3 e fino ad una durata massima di mesi 6 nell’ultimo anno

Punti 4

c1.2.e) Disoccupato iscritto al centro per l’impiego da almeno 6 mesi, o di

recente iscrizione a seguito di licenziamento

Punti 5

3

Art. 3

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando,

completa di tutta la documentazione, dovrà pervenire, in plico chiuso, a mezzo

raccomandata A/R o consegnata a mano, all’ufficio protocollo del Comune di X

entro le ore 12 del 10° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando

all’albo pretorio del Comune x  e sul sito internet. Il plico dovrà essere indirizzato al

“Comune di X - Settore Solidarietà Sociale – Piano di Zona –

X, e dovrà contenere la dicitura “BANDO PER

L’ASSEGNAZIONE DI N. 7 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RISERVATI A PROGETTI DI HOUSING SOCIALE

 Art. 4 Modalità di formazione ed approvazione della graduatoria Il Comune provvederà a verificare i requisiti dichiarati nelle istanze pervenute e a formare l’elenco degli aventi titolo all’ammissione al progetto di housing sociale.  Gli aventi titolo saranno chiamati, in ordine alfabetico, a sostenere un colloquio teso a verificare le competenze e le abilità. Il colloquio sarà effettuato, alla presenza di apposita commissione, da tutti i componenti il nucleo familiare in età e in condizione lavorativa.

Al termine del colloquio verrà redatta scheda valutativa il cui punteggio complessivo sarà sommato al punteggio ottenuto sulla base dei requisiti prescritti dal presente bando.

Nel caso in cui i convocati non si presentassero al colloquio, salvo giustificata e documentata assenza, verranno esclusi dalla graduatoria.

Il Comune  x predisporrà una graduatoria provvisoria, nella quale gli aspiranti

assegnatari saranno inseriti in ordine decrescente di punteggio. A parità di punteggio si darà precedenza al nucleo con il reddito più basso.

In caso di eventuale ulteriore parità si darà precedenza al nucleo più giovane.

Il Comune approva la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dal termine dei colloqui.  La graduatoria sarà affissa all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune x  per 7 giorni consecutivi, a far data dal giorno seguente la pubblicazione, ed entro tale termine, gli aspiranti assegnatari potranno presentare ricorso che sarà esaminato entro i successivi 7 giorni.

Contemporaneamente il Comune effettuerà tutti gli accertamenti necessari al fine di verificare la veridicità e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive degli aspiranti assegnatari, anche mediante la collaborazione degli organi di Stato all’uopo preposti. Ove necessario si provvederà alla eventuale rettifica del 4 punteggio e, in caso di dichiarazioni mendaci relative ai requisiti di partecipazione, alla esclusione dalla graduatoria e alla applicazione degli artt. 75 e 76 del DPR n.  445/2000.

La graduatoria definitiva, all’esito dell’esame dei ricorsi eventualmente prodotti e degli accertamenti effettuati, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet, per un periodo di 15 giorni consecutivi e potrà essere impugnata nelle forme di legge.  Gli alloggi, sulla base della loro disponibilità, saranno assegnati con determinazione dirigenziale seguendo l’ordine di graduatoria.

Art. 5

Commissioni

La verifica delle domande di ammissione e l’assegnazione dei punteggi verrà

effettuata da una commissione costituita dal Dirigente del Settore competente, dal

Responsabile del Servizio Politiche della Casa con funzioni aggiunte di segretario

verbalizzate, e dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali - Piano di Zona.  La valutazione/colloquio verrà effettuata da apposita commissione tecnica costituita dal Dirigente Settore Solidarietà Sociale – Piano di Zona, dall’Esperto in attività Socio–

Educative del Servizio Politiche Sociali, da uno psicologo e da un educatore

dell’Associazione Caritas Diocesana di X, partner di progetto, e dal

Responsabile del Servizio Politiche della Casa che fungerà anche da segretario

verbalizzate.

Art. 6

Rimborsi

E’ prevista, da parte dell’assegnatario, una partecipazione alle spese sostenute dal Comune di X per la fornitura di luce, gas, acqua, riscaldamento e per le spese condominiali, una volta definita la situazione lavorativa e l’ottenimento di un’occupazione stabile nel seguente modo:

2° mese successivo alla definitiva acquisizione di una sistemazione lavorativa: versamento al Comune del 30% delle spese di cui sopra debitamente documentate;

3° mese successivo alla definitiva acquisizione di una sistemazione lavorativa: versamento al Comune del 50% delle spese di cui sopra debitamente documentate;

4° mese successivo alla definitiva acquisizione di una sistemazione lavorativa: versamento al Comune del 90% delle spese di cui sopra debitamente documentate; dal 5° mese fino alla conclusione dell’assegnazione l’intera spesa sostenuta dal Comune.

5

Art. 7

Scadenza delle assegnazioni

Il progetto di Housing Sociale, come deliberato dalla Giunta Comunale in data

27/11/2008 si concluderà il 30/06/2011. Con la stessa data scadranno le assegnazioni

degli alloggi di che trattasi con contestuale obbligo degli assegnatari di rilascio immediato degli stessi nella condizione in cui sono stati concessi.  In caso di mancato rilascio il Comune di X provvederà ad espletare le procedure necessarie al recupero coatto dell’alloggio.

Art. 8

Privacy

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali

La raccolta dei dati è finalizzata alla formazione della graduatoria dell’assegnazione di alloggi di Housing Sociale.

La comunicazione e la eventuale diffusione dei dati, da parte del Comune di X avverrà esclusivamente per attività inerenti alla finalità suddetta e in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003.

Comune X, 22 -XII -2009

IL DIRIGENTE DI  SETTORE ERP

Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!