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decadenza

Venerdì, Febbraio 26th, 2010

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE II

Registro Ordinanze: 81/18

Registro Generale: 6169i97

composto dai Signori:

EZIO MARIA BARBIERI Presidente
CARMINE SPADAVECCHIA Cons.
RITA CERIONI Cons. e relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 14 Gennaio 1999

Visto il ricorso 6169/97 proposto da:

C.V.

rappresentato e difeso da:

PICERNO MICHELE

con domicilio eletto in MILANO
VIA LECCO, 2

presso

PICERNO MICHELE

contro

COMUNE DI R.

non costituito.

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto di decadenza dell’assegnazione alloggio prot. n. 030549 in data 6.10.97 e notificato il 21.10.97;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Cons. Rita Cerioni

Udito altresì il procuratore delle parti nominate

Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall’art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

MILANO, li 14 Gennaio 1998

Rita Cerioni



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA LOMBARDIA

 

 V.C., elettivamente domiciliato in Milano, via Lecco, 2, presso lo studio dell’avv.to Michele Picerno che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

COMUNE Dl R. in persona del Sindaco pro-tempore

resistente

Oggetto: IMPUGNAZIONE - ANNULLAMENTO DECRETO

DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE

PREMESSO IN FATTO

1) che in data 21/10/97 il Comune di R. ha notificato all’odierno resistente decreto di decadenza dell’assegnazione dell’alloggio n. 128 di via B. n. 19 con sede in R.;

2) che il Comune di R. ha dichiarato la decadenza suddetta poiché “nell’alloggio abita il nucleo famigliare del Sig. C.N.”

CARENZA Dl MOTIVAZIONE

Con il primo motivo di ricorso il signor C. eccepisce la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Non si comprende, infatti, quale sia l’elemento di fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Da un lato, infatti, il decreto di decadenza pone a fondamento della decisione la presenza nell’alloggio del nucleo famigliare del signor C.N..

Dall’altro, pone a fondamento il fax del 30/5/97 del sottoscritto procuratore che si produce (doc.n.1)

II provvedimento di decadenza non ne chiarisce i motivi: infatti, gli elementi in fatto richiamati nel provvedimento non costituiscono valido motivo di decadenza.

ECCESSO DI POTERE

Più volte l’amministrazione comunale di Rozzano ha ritenuto che vi fosse l’esistenza di una sublocazione fra l’odierno ricorrente e la famiglia C., come si evince dalla contestazione prodotta sub. 2. Peraltro, ciò presuppone che il signor C.V. non abiti più in via Betulle, 19.

In realtà, ciò non è dato.

Infatti, come e possibile evincere dalla relata di notifica, il provvedimento impugnato è stato notificato a mani dello stesso.

Ciò è la prova della permanenza in loco del ricorrente.

In realtà, il ricorrente a mezzo del sottoscritto procuratore ha spiegato più volte come non sia potuto presentare presso l’ALER o non sia sempre rimasto in casa, vuoi per le continue cure cui deve esser sottoposto, vuoi perché fuori Rozzano.

Attualmente il ricorrente versa in precarie condizioni di salute, poiché ricoverato presso l’USSL 32 per esser sottoposto ad intervento chirurgico.

La famiglia C. si limita semplicemente a prendersi cura dello stesso, quando questi torni a casa per motivi di convalescenza.

Attualmente, poi, il ricorrente rischia di esser trasportato negli USA per esser sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore.

Tanto premesso il signor V.C., ut supra rappresentato e difeso adisce codesto Ill.mo Tribunale perché assuma le seguenti conclusioni

IN VIA PRELIMINARE: sospendere il provvedimento impugnato, ricorrendo i presupposti del periculum in mora e del fumus boni juris: quanto al periculum in mora, poiché il ricorrente versa in precarie condizioni di salute, tali da richiedere disponibilità dell’alloggio allo stesso assegnato nel caso in cui fosse disposta l’assistenza domiciliare;

Quanto al fumus boni juris, il ricorrente si riposta integralmente alle premesse elaborate sopra da intendersi qui integralmente trascritte.

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: annullare il provvedimento impugnato adottato dal Comune di Rozzano perché illegittimo, nullo e/o annullabile per i motivi esposti in diritto e conseguentemente tutti gli atti amministrativi connessi e/o collegati allo stesso.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, occorrendo interpello e testi sulla seguente circostanza in fatto: “Vero che il signor C. Nicola é ospite del signor V.C.”;

“Vero che il signor C.N. presta assistenza al signor V.C.”

Si produce:

documentazione di cui in narrativa

Si indica a teste il signor C.N.

Con vittoria di spese diritti e onorari

 

Milano, li 15 dicembre 1997

avv. Michele Picerno

sospensione ordinanza del sindaco

Venerdì, Febbraio 26th, 2010

INTERLAND CALENO

Tenta il suicidio dandosi fuoco: gesto disperato di un uomo che cercava una casa per i propri figli

gesto disperato di un uomo che cercava una casa per i propri figli

Pignataro Maggiore: Giuseppe Bucciaglia, dipendente comunale di 46 anni, si è dato fuoco perché a carico della sua famiglia era stata emessa l’ennesima ordinanza di sfratto dall’alloggio di via Rabin. Una storia paradossale e piena di colpi di scena, tra magistratura penale, amministrativa e civile ma che non ha trovato una soluzione. Infatti, il Comune di Pignataro Maggiore, in più occasioni aveva disposto lo sgombero coatto della famiglia Bucciaglia dall’alloggio che nel 2003 avevano occupato in via Rabin. Sgombero, più volte rinviato a causa delle varie sentenze della magistratura e dei vari interventi della Prefettura di Caserta. La travagliata storia di Giuseppe Bucciaglia ebbe inizio nel marzo del 2003, quando Giuseppe Bucciaglia, dipendente comunale con mansione di custode cimiteriale, occupava abusivamente un alloggio di proprietà dell’Iacp. Nel contempo, a seguito dell’occupazione abusiva della villetta, sita in via Rabin, peraltro fornito di attrezzature per disabili, il Comune di Pignataro completava l’alloggio a proprie spese al fine di assicurate al nucleo familiare del Bucciaglia un ambiente di vita adeguato e dotato di idonee strutture prive di barriere architettoniche, garantendo le condizioni necessarie per la sopravvivenza di due dei quattro figli del dipendente comunale. Il paradosso si è verificato nel 2007, quando il Sindaco Magliocca, prima aveva assegnato alla famiglia Bucciaglia l’alloggio, perché consapevole che nella procedura di assegnazione, non era stata prevista la riserva per i portatori di handicap e poi emetteva un’ordinanza di sgombero, perché a suo dire: “Facendo seguito all’incontro tenuto in data 02.04.07. presso la Prefettura di Caserta nel corso del quale è stato trattato l’argomento di cui all’oggetto, e a precedente diffida di sgombero prot. N.2078 del 23.02.06 si diffida la S.V. occupante senza titolo, a rilasciare l’alloggio di proprietà dell’Iacp di Caserta sito in via I. Rabin, città, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della presente. In caso di inosservanza si procederà allo sgomberò coatto dopo aver provveduto alla migliore sistemazione dei figli ai sensi dell’art. 403 del Codice Civile”. A questo punto il Bucciaglia, assistito dagli avvocati Giuseppe e Pietro Romano e Gianfranco D’Angelo, presentò un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, richiedendo l’annullamento dell’ordinanza di sfratto. Il ricorso al Tar venne accolto al fine di garantirgli “tempo materiale” per riuscire a trovare un alloggio alternativo a quello occupato e che potesse soddisfare le esigenze della famiglia Bucciaglia con due figli con gravi handicap. In pratica al Bucciaglia venne concessa una proroga di sei mesi al fine di consentirgli la ricerca di un’abitazione fornita di rampe di accesso e bagni per disabili. Il Bucciaglia, fino ad ieri mattina, è stato impegnato infruttuosamente alla ricerca di un appartamento disponibile a fitto e che potesse ospitare i suoi figli affetti da gravi handicap. Poco prima delle 15,00, dopo aver ricevuto l’ennesima ordinanza di sfratto, a firma del Sindaco Magliocca, inerme di fronte ad un’introvabile soluzione, esce di casa, e lungo il viale delle palazzine dell’Iacp, si è prima cosparso di benzina e poi si è dato fuoco. A salvarlo un vicino di casa, Antonio Schettini, ed un Carabiniere in servizio presso la locale Stazione, che incuranti del pericolo, si sono lanciati sul corpo del Bucciaglia che nel frattempo era divento una torcia umana, evitando che le fiamme stroncassero la vita dell’uomo. Sul posto, giungeva prontamente l’ambulanza del 118 che dopo aver prestato le prime cure sanitarie in loco, scortata dai Carabinieri ed a sirene spiegate, si dirigeva all’ospedale San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta, dove veniva ricoverato in terapia intensiva, con gravi ustioni di terzo grado su tutto il corpo e vari organi interni danneggiati dalle fiamme, perché il Bucciaglia, oltre a cospargersi di benzina indossava una tuta di materiale sintetico. I medici del Civile di Caserta, in tutti i modi, stanno cercando di strapparlo dalla morte, ed in attesa di un posto in qualche nosocomio provvisto di un reparto per grandi ustionati. Veniva allertata anche un’eliambulanza pronta a trasferire il Bucciaglia in un centro specializzato. Sul posto, anche la Polizia Municipale di Pignataro, agli ordini del Capitano Alberto Parente che effettuava i rilievi insieme ai Carabinieri. famiglia-bucciaglia1.jpg Bucciaglia, dipendente comunale, sposato con Antonietta Zaccariello, casalinga, con quattro figli di cui due con handicap al 100% e con gravi problemi motori, ed in particolare affetti da “tetaparesi spastica” ed “idrocefalo”, con questo gesto estremo, decidendo di togliendosi la vita, a suo dire, avrebbe risolto il problema della casa. Una storia particolare quella della famiglia di Giuseppe Bucciaglia, che si trascina da anni sotto gli occhi di tutti e soprattutto sotto la negligenza, l’indifferenza e la sordità delle istituzioni. Senza poi parlare dell’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, condotte dal Pubblico Ministero, Luigi Landolfi, che vede protagonista il Bucciaglia ed il Sindaco Magliocca. In particolare, quest’ultimo, avrebbe ricevuto dei soldi in cambio dell’assegnazione definitiva dell’alloggio al Bucciaglia, oltre che a due casi di violazione della legge elettorale ed il reato di falso. La casa è un problema di tutti, la casa deve essere un diritto per tutti ed in particolar modo delle famiglie con minori e portatori di handicap, ma queste belle parole vengono smentite dai fatti che hanno coinvolto in prima persona la famiglia di Giuseppe Bucciaglia che per anni e senza nessun risultato, ha cercato una casa adeguata ai gravi handicap dei suoi figli, senza rivedere nessun aiuto dalle Istituzioni tutte, anzi stavano tutte contro di lui. La storia della famiglia Bucciaglia è una storia triste e di abbandono e per questi motivi avevamo raccolto il loro ultimo e disperato appello: “Io, Giuseppe Bucciaglia, padre di quattro figli, di cui due con gravi handicap, mi appello a tutte le Istituzioni, allo scopo di far bloccare l’ordinanza di sgombero promossa dallo stesso Sindaco, che prima mi fece occupare l’alloggio, requisendolo ed assegnandomelo, ed oggi, ci vuole cacciare di casa. Non sono mai stato un occupante abusivo, visto che pago ogni mese alle casse comunali regolarmente l’affitto di 252 euro mensili. In realtà, dietro questa scelta di sgomberare la mia famiglia dall’alloggio di via Rabin c’è una probabile speculazione, come accerterà la magistratura. Quindi, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, chiedo alle istituzioni preposte, la revoca dello sgombero per dare tempo alla giustizia di fare i dovuti accertamenti. Non lascerò la mia casa di via Rabin, perché sono anni che cerco una alloggio alternativo che possa soddisfare le esigenze dei miei figli con gravi handicap. Il Sindaco, solo con l’uso della forza, potrà cacciarci fuori di casa. La casa è un problema di tutti, la casa deve essere un diritto per tutti ed in particolar modo delle famiglie con minori e portatori di handicap. Le mie sono delle legittime rivendicazioni, resisteremo e chiediamo la solidarietà di tutti. Attendiamo fiduciosi risposte da parte di tutte le istituzioni”. Infatti, in merito alla questione giudiziaria, tra il Bucciaglia ed il Sindaco Magliocca, da una nota del Comitato anticamorra di Pignataro Maggiore, apprendiamo che: Concluse le indagini preliminari del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dottor Luigi Landolfi, per il cosiddetto “caso Bucciaglia” a carico del sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca (che è anche capogruppo di An al Consiglio provinciale), accusato tra l’altro di corruzione. Ricevuto l’avviso, Magliocca - assistito dall’avvocato Filippo Trofino - avrà venti giorni per far sentire le proprie ragioni con un nuovo interrogatorio o presentando memorie difensive; poi il pubblico ministero potrà chiedere o l’archiviazione delle accuse o il processo a carico del sindaco. Giorgio Magliocca è indagato perché in concorso con il dipendente comunale Giuseppe Bucciaglia, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in qualità di sindaco del Comune di Pignataro Maggiore riceveva dallo stesso Bucciaglia la somma di cinquemila Euro, dopo aver compiuto atti contrari ai doveri di ufficio consistiti nel consentire al dipendente comunale di occupare abusivamente l’alloggio di proprietà dello Iacp con attrezzatura per disabili sito alla via Rabin, alloggio fatto completare a spese del Comune mentre era giù occupato abusivamente da Giuseppe Bucciaglia. Fatti del marzo 2003. Come si ricorderà, quando si diffuse la notizia delle indagini Giorgio Magliocca fece sapere a mezzo stampa di essere convinto della immediata archiviazione del “caso”. Da allora, però, dopo un drammatico confronto con Giuseppe Bucciaglia e altre denunce del dipendente comunale, all’originaria accusa di corruzione si sono aggiunti altri tre siluri all’indirizzo del sindaco. E così il pubblico ministero ha contestato a Magliocca pure due casi di violazione della legge elettorale e il reato di falso. Con riferimento al maggio 2005, Magliocca è indagato perché in qualità di candidato alla carica di consigliere provinciale, per ottenere a proprio vantaggio il voto elettorale del dipendente comunale, prometteva allo stesso Giuseppe Bucciaglia utilità consistita nel consentirgli di continuare ad occupare abusivamente l’alloggio dell’Iacp. Relativamente al maggio del 2006, Giorgio Magliocca è indagato perché in qualità di candidato alla carica di sindaco di Pignataro Maggiore, per ottenere a proprio ed altrui vantaggio il voto elettorale di Giuseppe Bucciaglia alla sua lista, prometteva al dipendente comunale utilità consistita nel consentirgli di continuare ad occupare abusivamente l’alloggio di proprietà dell’Iacp. Il riferimento ad un vantaggio “altrui” potrebbe riguardare la preferenza che Giuseppe Bucciaglia espresse – dice il dipendente comunale nella sua denuncia – a favore di uno dei candidati della lista del centrodestra, “Alleanza civica per le libertà”, Pietro Ricciardi (che non fu eletto). Va detto che in nessun modo Pietro Ricciardi – recentemente nominato da Magliocca nel consiglio d’amministrazione dell’azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti, “Patrimonio Pignataro srl” - risulta coinvolto nell’inchiesta per il “caso Bucciglia”. Il dipendente comunale denunciante, infatti, ha dichiarato al magistrato che ogni responsabilità è da attribuire all’attuale sindaco e che Pietro Ricciardi (molto conosciuto perché è editore e direttore editoriale della testata giornalistica online www.comunedipignataro.it) era all’oscuro della promessa elettorale. Secondo quanto è stato possibile apprendere, Giuseppe Bucciaglia avrebbe consegnato al pubblico ministero una fotografia con la scheda votata e recante la scritta con la preferenza “Ricciardi”. Poi c’è l’accusa di falso, per fatti del 22 maggio 2006. Magliocca è indagato per aver firmato un mandato ad litem a margine del ricorso nella forma di motivi aggiunti nell’interesse di Giuseppe Bucciaglia, contraffatto in ogni sua parte, depositato al Tribunale amministrativo regionale della Campania di Napoli. Gli accertamenti su quest’ultima vicenda sono stati fatti il 18 dicembre 2007. Anche Giuseppe Bucciaglia attende le decisioni del pubblico ministero – richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio – sia quale denunciante sia perché è a sua volta indagato. Il dipendente comunale – assistito dall’avvocato Pietro Romano – è indagato perché in concorso con Giorgio Magliocca, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi consegnava a Giorgio Magliocca quale sindaco di Pignataro Maggiore la somma di cinquemila Euro dopo che questi aveva compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio consistiti nel consentire allo stesso Giuseppe Bucciaglia di occupare abusivamente l’alloggio di proprietà dello Iacp con attrezzatura per disabili sito alla via Rabin, alloggio fatto completare a spese del Comune, mentre lo stesso era già occupato abusivamente da Bucciaglia”. bucciaglia-alloggio-iacp.jpg Ed ancora, l’avvocato Gianfranco D’Angelo che assiste la famiglia per la questione giudiziaria avviata al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, in merito riferisce che la Quinta Sezione del Tar della Regione Campania, aveva sospeso l’ordinanza dell’ordinanza n. 99 del 3 luglio 2007, a firma del Sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, che disponeva lo sgombero coatto a carico di Giuseppe Bucciaglia e famiglia dall’immobile di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Caserta sito in via Rabin. La sospensiva dell’ordinanza di sgombero coatto (D.P. n.2165/2007, è stata emessa dal dottor Carlo D’Alessandro, presidente della Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania, con sede a Napoli, nella quale si legge: “Visto l’8° comma dell’art. 21 della legge 6.12.1971 n1034 come modificato dalla legge 21.07.200 n.205; visto il ricorso 1381/2006, proposto dal Bucciaglia Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco D’Angelo contro il Comune di Pignataro Maggiore; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia esecutiva, dell’ordinanza n.99 del 03.07.2007, a firma del Sindaco del Comune di Pignataro Maggiore, con la quale si ordinava al ricorrente di rilasciare l’immobile di proprietà dell’Iacp, disponendo altresì, nel caso di inottemperanza, lo sgombero coatto alla ore 8,00 del giorno 23.07.2007; vista l’istanza depositata il 17.07.2007 con la quale l’avvocato Gianfranco D’Angelo, procuratore della parte ricorrente, chiede l’adozione delle misure cautelari provvisorie; considerato che la predetta istanza possa trova accoglimento in relazione alle ragioni rappresentate e che, pertanto, il provvedimento impugnato debba rimanere sospeso fino alla pronuncia cautelare nella camera di Consiglio del 06.09.2007; accoglie l’istanza indicata in premessa sino alla Camera di Consiglio del 06.09.2007”. Il caso giudiziario, entrato poi nel merito della questione, con la discussione in camera di consiglio, nel mese di settembre, terminò con ulteriore sospensiva di 150 giorni allo scopo di consentire al Bucciaglia di trovare un’altra sistemazione abitativa per la proprio famiglia, con scadenza al 4 febbraio 2008.

30/01/2008

l’Anci Roberto Tricarico, Assessore alle Politiche per la Casa di Torino -

Giovedì, Febbraio 25th, 2010

25/2/2010 (7:29) - Quattro milioni di case fantasma

 

 Alloggi vuoti nell’Italia
dell’emergenza abitativa
Appello dei sindaci al governo:
ora sgravi fiscali 
Quattro milioni di case vuote. O meglio case«fantasma». Affittate, ma in nero. Abitate da inquilini che ci sono (e sono tanti: almeno 3 milioni di persone), ma non si devono vedere. Da residenti «mordi e fuggi» che firmano contratti di quindici giorni o, massimo, un mese. Stranieri che pagano in contanti e, all’occorrenza, smammano in fretta. Per un giro d’affari che sfugge al fisco e sfiora i 9 miliardi di euro l’anno. A preoccuparsi di mettere a nudo questo fenomeno sommerso (1 milione di alloggi vuoti, tre milioni affittati in nero) per la prima volta nella storia, in modo bipartisan, tutti i sindaci italiani. Il record, secondo l’Anci, spetta a Roma e Milano quelle stesse città dove si registra una media che va dalle 30 mila alle 13 mila persone in coda per ottenere una casa popolare. E’ così: a fronte di una marea di alloggi vuoti o inutilizzati (almeno per la legge) in Italia le famiglie in coda per ottenere un tetto sono 600 mila. Con una media di attesa pro-capite per ottenere il sospirato alloggio che va dai cinque ai dieci anni. Se poi, accanto a questo fenomeno - l’affitto che c’è ma non si vede - consideriamo il fatto che il governo ha tolto l’Ici sulla prima casa, trascurando però del tutto il problema dell’affitto sommerso si capisce il motivo per cui l’Anci abbia deciso, domani a Venezia, in un convegno («Una nuova politica sugli affitti: le proposte dei Comuni») di affrontare di petto l’argomento. «Chiediamo al Governo di affrontare la situazione a nome di quei 600 mila italiani che sono tuttora in attesa di una casa - spiegano all’Associazione comuni d’Italia - ma anche a nome di quei 4 milioni di famiglie che abitano in affitto e non hanno ancora potuto godere di alcuna agevolazione a differenza di chi è proprietario».
Gli uomini con la fascia tricolore, dunque, riuniti in laguna, spiegheranno all’Italia che è tempo di rivoluzionare il mercato della locazione. «Da quando infatti il governo ha approvato l’abolizione dell’Ici si sono sì accontentati parecchi cittadini, ma allo stesso tempo create due Italie - spiegano nel loro documento - quella, ampia e soddisfatta, di chi abita in casa propria (l’81,5 per cento delle famiglie), ma anche quella che patisce gli effetti di un Paese che evade il fisco per 9 miliardi di euro». Ma qual è il modo per sbloccare le case fantasma? «Uno solo - spiega il presidente nazionale per le Politiche abitative per l’Anci Roberto Tricarico, Assessore alle Politiche per la Casa di  Torino - rendere il canone più conveniente e alleggerire le tasse a chi affitta». Aggiunge: «Soltanto fornendo incentivi fiscali ai proprietari, quali l’azzeramento dell’Ici per chi pratica canoni calmierati, una tassa fissa del 20 per cento sulla rendita derivante dalla locazione e la totale deducibilità dell’affitto da parte degli inquilini sulla denuncia dei redditi, si può favorire l’incontro fra domanda e offerta». In molti Comuni, come a Genova o a Torino - incalzano all’Anci - sono già attive le Agenzie pubbliche per la locazione a canoni calmierati: qui si offrono contributi economici a proprietari e inquilini (sui 5 mila euro) e si mettono al riparo i proprietari da morosità e danni.
I sindaci, però, chiedono di andare oltre: «Il Governo deve istituire un’Agenzia nazionale per l’affitto in grado di mettere in rete gli sportelli e vigilare sul sommerso». Un grande occhio contro l’affitto invisibile.

Affitto: oltre 100.000 famiglie a rischio e 650.000 vorrebbero una casa pubblica

9. aprile 2008, 17:51 Affitto, Comunicati stampa, Condominio, Economia e Finanza0 commenti

sicet-affitto.JPGQuesti i dati dell’emergenza casa in Italia, emersi oggi, nella Conferenza Stampa del SICET. Il segretario generale Guido Piran ha ricordato le 100.400 richieste di esecuzione, nel 2007, per gli sfratti causati dalla insostenibilità degli affitti. Ma anche le 650.000 domande per un alloggio pubblico con un soddisfacimento inferiore al 5 %. “Il triste quadro – ha ricordato Piran – è il risultato dell’aumento del 10 % all’annuo del costo degli affitti che continua da un decennio e dal disimpegno dell’offerta abitativa pubblica.” Il SICET chiede quindi alla politica più attenzione agli affitti. Servono tre interventi. Una nuova legge sulle locazioni private che per l’abitazione principale e in tutti i comuni abbia come sistema quello della contrattazione del canone. Oltre ad una dotazione degli ammortizzatori sociali nel sostegno affitto di 500 milioni annui e una graduazione degli sfratti.

Il rilancio dell’ edilizia pubblica con un piano decennale alimentato da 2 miliardi annui. “Questo però – ha spiegato il segretario del SICET- in un quadro di chiarezza istituzionale sulle competenze tra Stato e Regioni.” Urgenti misure straordinarie per impedire gli sfratti causati dalla morosità, investendo in un fondo nazionale di 100.000 euro, a disposizione delle commissioni prefettizie      - Sicet.

  • vincenzo Il tuo commento é in attesa di essere moderato. febbraio 25th, 2010 alle 14:37

    Mi rivolgo a voi,perchè dall’assessorato casa l’assessore non fissa un appuntamento.nonostante l’ho richiesto più volte via e mail.l’indirizzo è,roberto.tricarico@comune.torino.it,l’appuntamento era volto al fine di ottener una vebalizzazione scritta e controfirmata,in via unilaterale.la motivazione:nel corso degli anni non ho avuto risposte adeguate alle mie richieste.oggi verifico che,affinche è esortato in via verbale tutto va bene,quando si ricorre per le vie informali nessuno risponde.accenno. mi hanno umiliato,vessato,per numerosi mesi mi hanno vietato di recarmi negli uffici dell’assessorato,infine per non lasciar traccie mi vietavano anche di protocollare le mie missive.mi dirottavano al palazzo di fronte dove era posto il protocollo generale,da qui segnalato il mio nome ,scortato dai vigili,gli altri utenti si recavano al protocollo senza scorta,si notava che fui mirato.dagli uffici comunali come replica l’assessore sulla stampa del 25/02/2010,affitti calmierati mi propose un monocamera a distanza di tre anni,la giustificazione fù,non vi erano alloggi disponibili.dopo aver reso un senso di rifiuto al sottoscritto ,modificò l’offerta disse: le furono proposti 4 alloggi è lei che li rifiutò.addossando il dolo al sottoscritto.
    in primo luogo,addossarono la colpa a me venne riferito.affinche non paga tutto il moroso all’ufficio case popolari,non ha diritto a fare nessun’altra domanda di casa ,dopo trascorsi tre anni senza che io,accettassi il loro consiglio di pagare il morosoo,abbandonarono la proposta di casa popolare e proposero l’affitto calmierato su una camera di propietà del comune.ma nel contempo si resero conto che erano tre anni che,dormivo nella mia vettura,nel contempo si resero conto che degenerava la mia persona e che si era anche degenerato il rapporto del lavoro.al momento ringraziose qualcuno mi risponde,penso che quanto accennato è disumano.

  • Sfrattata da una casa Eap (edilizia abitativa pubblica)

    Martedì, Febbraio 23rd, 2010

    L’attacco non appena ha saputo che sarebbe finita in una comunità

    Sfrattata dalla casa popolare Ragazzina colta da epilessia

    TORINO 19/02/2010 - Quando l’ufficiale giudi­ziario ha presentato il conto, annunciando lo sfratto come improrogabile, Jessica si è sentita male. Un attacco epi­lettico al solo sentir pronun­ciare la parola « comunità » , dove sarebbe tornata insieme al bambino che porta in grem­bo da due mesi. Facendole tor­nare alla mente il ricordo di un trauma difficile da dimen­ticare, già vissuto insieme alla mamma, Clelia, e alla sorelli­na di quattro anni. L’indigen ­za. Ricordo che, ieri mattina, ha bussato di nuovo alla por­ta.
    Non ci fosse lo stipendio di papà Massimo, seicento euro con cui allevare da dicianno­ve giorni anche l’ultimo figlio arrivato, i tecnici incaricati dall’Atc avrebbero cambiato la serratura. Un mese di proro­ga, invece, dietro il pagamen­to di una piccola quota del debito che ora resta di seimila euro. Questa l’ultima decisio­ne del presidente Ardito.
    «Questo è un esempio da ma­nuale di mancata assegnazio­ne di una alloggio popolare ­spiega il presidente dell’Atc ­. Una famiglia con un reddito così basso dovrebbe entrare di diritto nell’edilizia popolare, non essere orientata verso un contratto privatistico con un canone, che, per quanto cal­mierato, è superiore alle capa­cità di sostenerlo». Bastereb­bero, a conti fatti, cinquecento case popolari in più all’anno per tamponare un fenomeno che rischia di allargarsi.
    La storia di Massimo Vitale e la sua famiglia sembrava ini­ziare con i migliori auspici, tre anni fa. «Avevamo affittato un alloggio in corso Mortara, tra­mite Locare, il servizio del Co­mune che garantisce contratti calmierati - racconta Massimo -. Prima mia moglie e i miei figli stavano in comunità, io mi arrangiavo come potevo». Nel frattempo, la telefonata tanto attesa, anche per chi all’epoca doveva arrangiarsi con un sussidio di circa tre­cento euro. «Abbiamo firmato il contratto, io ho trovato lavo­ro in un’impresa di pulizie - continua -. I soldi, però, non sono bastati mai e non ce l’ab­biamo fatta a pagare ogni me­se. Nemmeno i servizi sociali sono riusciti ad aiutarci più di tanto, non ce la faremmo ades­so a ritrovarci di nuovo sepa­rati, con le mie figlie e mia moglie in comunità. Un’altra volta».

    Commenti

    luisella 19/02/2010, 19:55
    Dite al Sig. Ardito ,che per avere case a sufficenza,basterebbe buttare fuori quelli che non hanno più titolo per starci,persone che hanno un buon reddito, appartamenti affittati,e che,abitano soli,e vanno in giro a vantarsi di avere balconi di 90 metri,pagando niente. Di questi casi ce ne sono molti;hanno solo da guardare .

    Ha ragione Luisella,spero che non sia la Luisella Bono,ho avuto una terribile esperienza.Ma oltre a quanto accennato del suo commento aggiungo:il signor Ardito non replica quanto dettato dall’articolo 13 della legge 431/98,dove si evince fondo a garanzia dell’affitto su rimborso se il tetto dell’affitto incide pari al 19% del reddito.A riguardo dei 500 alloggi che replica al fine di sopperire il bisogno abitativo aggiungo: a scanso della pubblicità che ricorre in questi casi per esporsi ,il suo compito era di strigliare gli impiegati dell’ufficio condizioni abitative,ufficio che dovrebbe anni prima fare un quadro in anticipo al fine di non ingolfare la situazione di carenza abitativa.A quanto sembra non lo replica.Inoltre la famiglia della ragazza dai servizi sociali avrebbe dovuto ottenere l’intervento per legge su un quadro di aiuto interpellando i familiari ,in assenza avrebbero dovuto procedere per legge.

    Vincenzo

    concussione

    Venerdì, Febbraio 19th, 2010

    18/2/2010 (9:16) - INDAGINE DEI CARABINIERI

    Filmati mentre intascano tangenti
    Manette a due funzionari del Fisco

    L’indagine sulle tangenti è stata condotta dai carabinieri

    Gli arresti a Varese dopo la denuncia
    di un imprenditore della zona

    VARESE
    Quindicimila euro in banconote da cinquecento, chiusi in una busta bianca dopo essere stati contati un’ultima volta, passano di mano, sopra la scrivania, da un commercialista a un funzionario dell’Agenzia dell’Entrate di Varese, che fa il gesto di riporre la mazzetta nella tasca interna del giubbotto. È questa la scena che le telecamere dei carabinieri hanno ripreso di nascosto nello studio di un professionista e che ha portato all’arresto di due dipendenti del Fisco, accusati di aver chiesto una tangente a un imprenditore della zona per evitare una verifica.

    L’imprenditore, appena un mese fa, aveva deciso di denunciare la cosa alle forze dell’ordine. I carabinieri hanno arrestato subito il funzionario che è stato sorpreso a intascare la prima tranche della mazzetta, in flagranza di reato: Massimiliano D’Errico, 40 anni, originario di Pomigliano d’Arco (Napoli) e referente varesino dell’ufficio Antifrode. Con lui è finito in manette il capo area responsabile dei controlli alle piccole e medie imprese, Vincenzo Mercadante, 52, originario di Conca della Campagna (Caserta), considerato complice e arrestato alla fine del turno di lavoro. Secondo le indagini, il tentativo di ottenere denaro dall’imprenditore (attivo nelle installazioni di impianti elettrici) è nato in seguito a un controllo valutario cui quest’ultimo era stato sottoposto nel 2007 alla dogana italo-svizzera di Ponte Tresa (Varese).

    La documentazione cartacea trovata in suo possesso attestava fra l’altro, riferiscono gli investigatori, il deposito di denaro su un conto bancario in Svizzera. Allora l’imprenditore varesino incaricò un commercialista di seguire i conseguenti adempimenti fiscali; lo stesso commercialista che nel giugno 2009 lo rappresentò alla prima convocazione all’Agenzia delle Entrate di Varese e che nei mesi successivi gli avviò le procedure per beneficiare dello Scudo fiscale. È a questo punto che secondo i carabinieri si materializza la richiesta concussiva: sempre attraverso il commercialista, i due funzionari delle Entrate fanno sapere che servono 10 mila euro per regolarizzare la posizione col Fisco. I soldi, per quanto si sa, arrivano a destinazione come fossero una dazione legale. Quando però la richiesta diventa più consistente, fino ad arrivare ad ulteriori 50 mila euro, l’imprenditore decide di denunciare.

    L’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che «continuerà a collaborare» con le autorità per far luce sul caso, pronta a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei «funzionari infedeli» e a costituirsi parte civile «per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi». «Spero si tratti di un fenomeno isolato», ha commentato stamani il procuratore di Varese, Maurizio Grigo. Grigo fu gip a Milano ai tempi di Mani Pulite e a chi gli ha chiesto analogie fra la cronaca di oggi e Tangentopoli ha risposto: «Il fenomeno corruttivo è analogo, ma oggi chi sottrae denaro lo fa per scopo personale».

    Al sud ,ignoranti al nord intelligenti

    Giovedì, Febbraio 18th, 2010

    16/2/2010 (14:53) - IL CASO

    “Al Sud meno intelligenti che al Nord”
    Bufera su uno studio razzista inglese

    Lo studioso irlandese Richard LynnVOTA Si tratta di un pregiudizio anglosassone o può esserci un fondo di verità?

    OPINIONI A Sud del cervello   M. GRAMELLINI

    La ricerca choc di Richard Lynn:
    «Colpa della mescolanza con l’Africa»

    LONDRA
    All’alba del 2010 e quasi 150 anni dopo l’Unità d’Italia appare davvero sconcertante. Eppure, a quanto pare, qualcuno ci crede davvero: «Il sud Italia è meno sviluppato del nord perchè i meridionali sono meno intelligenti dei settentrionali. Anzi, mentre nel nord Italia il quoziente intellettivo è pari a quello di altri Paesi dell’Europa centrale e settentrionale, più si va verso sud, più il coefficiente si abbassa».

    La causa, secondo l’ultima ricerca choc di Richard Lynn, è «con ogni probabilità» da attribuire «alla mescolanza genetica con popolazioni del Medio Oriente e del Nord Africa». Osservazioni che non sfigurerebbero in un pamphlet razzista, ma che invece compaiono sull’ultimo numero della rivista scientifica “Intelligence”.

    Lynn, non proprio un “nazistello” di periferia ma piuttosto docente emerito di psicologia all’università dell’Ulster a Coleraine, liquida così secoli di studi sulla questione meridionale teorizzando che al pari della statura, dell’istruzione e del reddito, da nord a sud l’intelligenza media della popolazione scenda fino a toccare il punto più basso in Sicilia. I più intelligenti d’Italia, secondo Lynn, sarebbero concentrati in Friuli (esulta Renzo Tondo, Galan un po’ meno).

    Lynn non è nuovo a teorie discutibili: negli anni ’70 sostenne che gli abitanti dell’Estremo oriente fossero più intelligenti dei bianchi e nel 1994 nel libro “La curva a campana” teorizzò che nella popolazione di colore una pigmentazione più chiara corrisponde a un quoziente intellettivo più alto, derivato proprio dal mix con i geni caucasici.

    Nello studio pubblicato da “Intelligence”, afferma che «il grosso della differenza nello sviluppo economico tra nord e sud può essere spiegato con la variabilità dell’IQ» e che, in sintesi, nel sud Italia la qualità del cibo è più scadente - forse non è mai stato a Napoli - , si studia meno, ci si prende meno cura dei figli e che almeno dal 1400 il Meridione non partorisce «figure di spicco» nelle arti e nella politica.

    Ovviamente, la bizzarra tesi di Lynn ha fatto infuriare i palazzi della capitale. «È un’autentica cavolata - commenta a caldo Amedeo Laboccetta - per non dir peggio. Sulle classi dirigenti meridionali si può dir tutto ma non certo che difettano per intelligenza o per capacità di intrapresa. Se un unico difetto si può rilevare - prosegue Laboccetta - è che nel Sud non si fa gioco di squadra, non c’è sinergia». «Chi ha redatto lo studio - dice il deputato Pdl - è un povero ignorante, animato certamente da pregiudizi e da una pesante dose di razzismo».

    La stampa del 17/02/2010

    ex iacp ora atc

    Mercoledì, Febbraio 17th, 2010

      La ricerca per ” Giorgio ardito” Ex Iacp Torino ora Atc

    Il presidente Ardito: «Mancano 500 alloggi»

    Poveri, soli, disperati: in 15mila aspettano un appartamento Atc

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    TORINO 12/02/2010 - La lista d’attesa ha raggiunto quota 15mila. Quindicimila famiglie che ancora inseguono l’assegnazione di un alloggio popolare e di un canone mensile medio che non raggiunge neanche i 97 euro. «Ma senza nuovi investi­menti - ha ribadito ieri il pre­sidente uscente di Atc, Gior­gio Ardito - è come se quelle domande non fossero mai state presentate. E pensare che basterebbero 500 appar­tamenti in più per cambiare le cose».
    Il “tesoretto” immobiliare so­gnato da Ardito permettereb­be almeno di mettere in moto un minimo di turnover nella popolazione dei quartieri di edilizia pubblica. Scongiurando il rischio di trasformarli in ghetti abitati unicamente da casi sociali. «Senza quei 500 alloggi - ha poi puntualizzato Ardito - dovremmo continuare ad occuparci unicamente di anziani o di nuclei in condizioni di povertà profonda. Situazioni limite che altro non fanno che aumentare il degrado sociale nel quale versa­no molti dei 30mila appartamenti gestiti da noi».
    Soli, depressi, annichiliti nella paura del mondo che li circonda: ecco la radiografia di migliaia di affittuari Atc. Uomini e donne così poveri da non riuscire a pagare nemmeno una pigione che quasi fa sorridere se parago­nata a quelle imposte dal libero mercato. Perché è vero che nell’ultimo anno l’Agenzia di corso Dante ha chiuso «sul filo del rasoio» (Ardito dixit) i propri bilanci, recuperando anche 1,2 milioni di euro di morosità consoli­data. Ma è altrettanto vero che all’appello mancano ancora 78 milioni di euro di affitti non pagati: una cifra che permetterebbe di raddoppiare gli stanziamenti del II biennio del programma casa. Ed è anche sintomatico della debolezza sociale degli inquilini il fatto che uno su cinque si rifiuti di aprire ai funzio­nari Atc, rendendo di fatto impossibile la mappatura completa del patrimonio immobi­liare. «Molti hanno paura della decadenza ­continua il presidente -, vuoi perché hanno apportato profonde modifiche strutturali all’appartamento, vuoi perché ospitano figli e nipoti senza averli messi in regola, vuoi per­ché magari sono morosi ma in casa hanno due televisori al plasma per stanza. Tanto che siamo stati costretti a inserire delle penali per chi non risponde».
    E la presentazione di ieri del bilancio preven­tivo è stato anche uno degli ultimi atti pubbli­ci di Giorgio Ardito in qualità di presidente dell’A g en z i a territoriale della casa. «Quando sono arrivato nel 1996 - ha ricordato -, questa azienda aveva un debito di 404 miliardi di lire, con una perdita media di cento milio­ni al giorno. Eravamo definiti “mendicanti” dai Cda di altre società pubbliche, alle prese con 15.500 cause intentate nei nostri confronti, con buo­na parte dei nostri dipendenti inquisito per reati penali. Dopo 14 anni lascio i conti in una situazione decorosa. Spero che chi verrà do­po di me sappia non accontentarsi».

    Torino ,14/02/2010

    Prima Pagina

    Chiamparino ha le tasche vuote e mette in vendita mezza Torino

    Dall’ufficio di Agnelli all’ex ostello della gioventù Il Pdl all’attacco: «Un solo acquirente in 2 anni»

    TORINO 17/02/2010 - Un portafoglio con 19 tra i più prestigiosi palazzi di proprietà della città ma un unico immo­bile venduto in quasi due anni. La polemica è servita nel giorno in cui il Fondo Città di Torino…

    Casa, L’altra città

    Mercoledì, Novembre 25th, 2009

    Costretto a dormire all’ospedale

    30 Giugno 2008 in Casa, L’altra città | Tags: , , , ,

    cronaca locale, 30 giugno 2008 
     
    «Io, costretto a dormire all’ospedale»  
    Mauro Franceschini, 47 anni: «Il mondo mi è crollato 4 anni fa»
     
     
    Da un anno e mezzo non ha una casa e ogni notte dorme al pronto soccorso dell’ospedale San Polo. Se non c’è posto sulle sedie per l’afflusso di gente o delle urgenze, utilizza come giaciglio il pavimento del bagno. È una parte della giornata della vita quotidiana di Mauro Franceschini, 47 anni, residente ufficialmente a Ronchi, ma in pratica senza una fissa dimora. Non si considera un barbone perchè cerca in tutti i modi di fare una vita normale. Tuttavia nonostante gli sforzi non riesce a trovare una soluzione. L’abbiamo incontrato ieri in una trattoria a Staranzano dove il suo amico Giuliano gli ha offerto il pranzo e ha raccontato con naturalezza la sua storia. Sembra difficile da credere per i tempi e i luoghi dove avviene, cioè nel ricco Nord-est dell’Italia. «Non voglio la carità – ha detto – ma chiedo aiuto a tutti quelli che mi possono risolvere questa brutta situazione. Mi trovo in mezzo alla strada non vedo un futuro».
    Tutto è cominciato quattro anni fa quando, dopo il matrimonio andato male e per aver lasciato il lavoro alla Sbe per motivi di salute. Ha dormito in una casa a Bistrigna messa a disposizione dal parroco, poi in un’auto. Da allora il vuoto. Nessun lavoro e niente casa per gli affitti spropositati. Attende ancora una risposta per avere un appartamento Ater. Durante il giorno fa lavori saltuari e da marzo presta la sua opera a 800 euro al mese dalle 3 di notte con una ditta che raccoglie per i paesi i rifiuti umidi. «Con la paga riesco solo a mangiare – ha affermato –, figuriamoci a pagare un affitto o le spese di corrente o riscaldamento. Sono abbandonato da tutti, dai parenti e dagli amministratori che quando finiscono il budget per l’assistenza a disposizione. Non mi faccio una doccia da una settimana e scusatemi se sentite cattivo odore. E così ho trovato questa soluzione del pronto soccorso almeno per dormire qualche ora fino alle 3 di notte. Ringrazio tanto le infermiere che spesso mi danno una coperta di notte». Franceschini si lamenta perché la legge italiana non tutela le persone in queste condizioni. «Un extracomunitario al Cpt prende 37 euro al giorno, pranzo e cena e una scheda telefonica. Noi facciamo la fame. Non è giusto che le nostre istituzioni si comportino così. Spero che con questo appello qualcuno si faccia avanti, il Comune o l’Ater. Mi basterebbe anche una roulotte per dormire». (ci.vi.)

    sent.cass

    Venerdì, Novembre 13th, 2009
    Pronuncia 9127 di 17676 9121 | 9122 | 9123 | 9124 | 9125 | 9126 | 9127 | 9128 | 9129 | 9130
    vai a: Fatto Diritto Dispositivo
    Sentenza 419/1991
    Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
    Presidente CORASANITI - Redattore
    Udienza Pubblica del 08/10/1991    Decisione  del 06/11/1991
    Deposito del 19/11/1991   Pubblicazione in G. U. 27/11/1991
    Titoli:

    Testo della pronunciaMassima n. 17623
    Titolo
    SENT. 419/91. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SFRATTO PER MOROSITA’ - MODALITA’ - DIVERSITA’ DA QUELLE STABILITE DAL COD. PROC. CIV. - UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E DI SFRATTO - MANCANZA DI UN’ORDINANZA DI CONVALIDA - RAPPORTO LOCATIVO COMUNE E RAPPORTO TRA II.AA.CC.PP. E ASSEGNATARI - LAMENTATA DIVERSITA’ DI DISCIPLINA - GIUSTIFICAZIONE - POSSIBILE INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DELLA NORMA IMPUGNATA IN ATTESA DI UNA AUSPICABILE RIFORMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

    Pronuncia

    N. 419

    SENTENZA 6-19 NOVEMBRE 1991

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori: Presidente: prof. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

     

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1990 dal Tribunale di Roma sul ricorso proposto da I.A.C.P. contro Chiara Teresa, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1991;

    Visto l’atto di costituzione dello I.A.C.P., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    Udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

    Uditi gli avvocati Achille Chiappetti e Armando De Maio per lo I.A.C.P. e l’Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

     

    Ritenuto in fatto

    1. - Nel corso di un procedimento per l’emissione di decreto ingiuntivo, richiesto dall’Istituto autonomo case popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Roma nei confronti di un inquilino moroso, a norma dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, il Presidente della IV Sezione del Tribunale di Roma (delegato all’esame del ricorso dal Presidente del Tribunale medesimo) ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 giugno 1990 (pervenuta alla Corte il 10 maggio 1991), questione di legittimità costituzionale della norma citata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Ritiene il giudice a quo che possano essere superate dalla nuova disciplina delle locazioni, introdotta dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, le considerazioni che già indussero questa Corte ad escludere l’illegittimità della medesima norma nella sentenza n. 159 del 1969.

    Premesso che detta decisione ebbe a sancire l’illegittimità costituzionale del più volte citato art. 32, nella parte in cui prevedeva, per l’adempimento e l’opposizione, i termini - rispettivamente - di 10 e 5 giorni, anziché quello di venti giorni di cui all’art. 641 del codice di procedura civile, osserva il giudice a quo come, originariamente, la norma impugnata in qualche modo anticipasse la configurazione data all’istituto del “termine di grazia” dalla previgente legislazione vincolistica: ex artt. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833, era appunto possibile che il giudice consentisse una dilazione nel pagamento dei canoni scaduti contestualmente al provvedimento che disponeva il rilascio dell’immobile, con conseguente perdita di efficacia del medesimo nell’ipotesi di adempimento.

    Ma tale forma di tutela del conduttore, accentuata dall’anzidetto intervento di questa Corte, non parrebbe più conforme al nuovo assetto delle locazioni, in particolare sul terreno processuale, pur tenendosi conto della specificità del rapporto di edilizia economica e popolare.

    Richiama a riguardo il giudice rimettente la disciplina dell’istituto della sanatoria quale risulta dagli artt. 55 e 56 della legge n. 392 del 1978, sintetizzabile:

    a) nell’idoneità della stessa ad escludere preventivamente la pronuncia sullo sfratto;

    b) nella riferibilità al canone dovuto e non già a quello preteso;

    c) nella possibilità - per il conduttore - di mantenere ferma l’opposizione, impregiudicato ogni accertamento, versando la somma richiesta in banco iudicis;

    d) nella graduabilità del termine di grazia, ove richiesto, in relazione alle condizioni del conduttore;

    e) nella ulteriore differibilità dell’esecuzione (con conseguente protrazione del termine) anche quando non vi sia stato adempimento entro la data fissata dal giudice;

    f) nella facoltà, per il conduttore convenuto, di difendersi comparendo personalmente.

    A fronte di ciò, il fatto di aver conservato proprio alla categoria di inquilini per definizione più debole economicamente, una procedura che muove da uno sfratto già pronunciato e non consente alcun differimento per la sanatoria obbligando a provvedersi di un difensore (attesa la ristrettezza dei tempi per valersi del gratuito patrocinio), concreterebbe ingiustificata disparità di trattamento tra conduttori in regime di edilizia residenziale pubblica o privata e perfino nell’ambito dei primi (per la rilevata impossibilità di differenziare il termine in dipendenza delle condizioni soggettive).

    Ricorrerebbe altresì lesione dell’art. 24 della Costituzione per l’insufficienza della tutela accordata al conduttore, sia sul piano dei margini di sanatoria, che per la ristrettezza dei termini di opposizione, in particolare alla luce della “valenza costituzionale” riconosciuta al diritto all’abitazione.

    2. - È intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza, sulla base della sostanziale identità tra la questione in esame e quella decisa con la sentenza di questa Corte n. 159 del 1969 (di cui vengono riportate alcune affermazioni).

    3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l’Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Roma, preliminarmente eccependo l’inammissibilità della questione in quanto la norma impugnata rileverebbe soltanto nella fase processuale successiva al procedimento d’ingiunzione e per essere stato quest’ultimo indebitamente unificato allo sfratto (si osserva in proposito che non era stata richiesta la provvisoria esecuzione).

    Nel merito la questione appare infondata alla parte privata che, richiamata la già citata sentenza n. 159 del 1969, sottolinea la diversità delle situazioni poste a confronto, insistendo sulla peculiarità del rapporto tra assegnatari ed II.AA.CC.PP., i quali non perseguono finalità di lucro. I primi, poi, già sarebbero stati tutelati, in quanto contraenti deboli, in sede amministrativa attraverso le procedure di assegnazione.

     

    Considerato in diritto

    1. - Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 giugno 1990 (R.O. n. 336 del 1991), solleva d’ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica).

    Il Tribunale rimettente ritiene che la norma impugnata determini disparità di trattamento tra assegnatario di alloggio di edilizia pubblica e conduttore nel rapporto privato di locazione e renda difficoltoso per il primo l’esercizio del diritto di difesa.

    2. - La questione è infondata nei sensi di cui appresso.

    Il tema da decidere è se la procedura disposta dall’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 - il quale riconosce al decreto di ingiunzione di pagamento, emesso dal giudice su ricorso dell’Istituto autonomo case popolari contro l’inquilino moroso, natura di titolo esecutivo per lo sfratto e per l’esecuzione sui beni mobili del debitore - abbia tuttora una ragionevole giustificazione, nel mutamento di importanti dati contestuali.

    Va premesso che l’anzidetto carattere esecutivo che il provvedimento possiede priva di pregio l’eccezione d’inammissibilità della parte privata che assume di non aver richiesto tale clausola, all’evidenza non scorporabile dal contenuto tipico della domanda.

    È opportuno tener presente che la rapidità e unicità del procedimento di ingiunzione e di sfratto appare in una norma che può essere stata influenzata dalle concezioni autoritarie allora dominanti specie nelle discipline di rapporti a prevalente impronta pubblicistica. Nel successivo regime democratico, in una più favorevole comprensione dello Stato sociale per le ragioni dei conduttori di locazioni di immobili urbani destinati ad abitazione, si sono introdotte procedure meno pressanti, nonché il cosiddetto termine di grazia, previsto dall’art. 37 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), e dall’art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 (Norme relative alle locazioni degli immobili urbani), e consistente nella possibilità che sia concesso al conduttore moroso un termine - non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per il pagamento delle pigioni scadute - che, se adempiuto, fa perdere efficacia al provvedimento di rilascio.

    Sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), l’intera materia è organicamente ridisciplinata e, in particolare con gli artt. 55 e 56, la posizione del conduttore moroso trova tutela in via di sanatoria dell’inadempienza per canoni scaduti sino a quattro volte nel corso di un quadriennio, con pagamento che ha effetto di escludere la risoluzione del contratto, nonché, quando sia emesso il provvedimento di rilascio, con dilazione della esecuzione nel termine di sei mesi e in casi eccezionali di dodici dalla data del provvedimento. Si aggiunga la progressiva valorizzazione del diritto a permanere nell’abitazione, a compenso della insufficienza del mercato a rispondere alla crescente domanda della popolazione urbana, sino alla formulazione di un diritto sociale fondamentale all’abitazione che connota la nostra forma di Stato (Corte cost., sentenza n. 217 del 1988 e sentenza n. 404 del 1988).

    3. - Tutto ciò premesso, occorre ora ricordare che questa Corte ebbe già a sottoporre a verifica di costituzionalità la norma denunciata in riferimento ai medesimi artt. 3 e 24 della Costituzione. La sentenza allora resa (n. 159 del 1969), dichiarò la illegittimità costituzionale dei commi terzo e settimo dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 “nella parte in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l’opposizione al decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall’art. 641 del codice di procedura civile per l’ordinario procedimento ingiuntivo”. Sulla forza del dispositivo di quella sentenza, i termini originariamente previsti di 10 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo per il pagamento delle pigioni, e di cinque per proporre opposizione, furono elevati a 20 giorni e così allineati a quelli della disciplina codicistica.

    Ma la citata sentenza non ravvisava contrasto tra gli artt. 3 e 24 della Costituzione e l’unificazione delle procedure di ingiunzione di pagamento e di sfratto e la conseguente mancanza di un’ordinanza di convalida: “Tali particolarità, infatti, tendendo ad assicurare all’Istituto (autonomo case popolari) una procedura più rapida per il recupero dei canoni scaduti e per il rilascio dell’alloggio da parte dell’inquilino inadempiente, si giustificano con la necessità di garantire il perseguimento degli scopi di pubblico interesse dell’Istituto e non comportano alcuna menomazione dei diritti di difesa e di tutela giurisdizionale del soggetto privato”.

    Non sussiste giuridicamente identità di situazione tra inquilino di una privata abitazione e concessionario di un alloggio popolare: nel primo caso il rapporto di locazione ha un fine di remunerazione del capitale investito dal proprietario-locatore; nel secondo di soddisfacimento dell’obbligo dell’Istituto di fornire l’abitazione popolare a categorie meno abbienti di cittadini con canoni inferiori a quelli correnti sul mercato.

    4. - È pur vero che non si può trovare giustificazione di quella procedura nel dare soltanto rilievo alle finalità di pubblico interesse perseguite dall’Istituto, senza bilanciamento con le condizioni di regola economicamente assai deboli dei concessionari di alloggi popolari.

    Ed è pertanto doveroso per il legislatore intervenire a sostituire la disciplina del 1938 con altra più rispettosa della odierna rilevanza costituzionale del diritto all’abitazione, che ha portata generale e supera le separazioni tra edilizia pubblica e privata.

    Diritto che, sia pure inteso nella più limitata accezione di una aspettativa a fronte del dovere collettivo di impedire che singole persone restino prive di abitazione, risulta tanto più cogente quando si rapporta ad un Ente che persegue il pubblico interesse di assicurare alloggio popolare a soggetti economicamente deboli (cfr. sentenza n. 559 del 1989).

    5. - Nondimeno, sino al momento in cui potrà sopravvenire tale auspicata riforma, anche nella vigenza della normativa censurata, il giudice ben può adeguarsi ad una interpretazione atta a consentire l’operatività del procedimento in sintonia con l’indicata preminenza delle situazioni soggettive riconducibili all’abitazione.

    Lo strumento processuale di cui si giovano gli Istituti per le case popolari trova infatti il contemperamento del suo carattere sommario nella fase di opposizione. Attraverso il contraddittorio, che pur sempre garantisce una cognizione piena, potrà essere fatto in primo luogo valere l’adempimento, ove questo sia medio tempore intervenuto, con la conseguenza della revoca del decreto.

    In secondo luogo deve porsi mente al testo dell’ottavo comma della norma impugnata che, dopo aver sancito l’inidoneità dell’opposizione a sospendere l’esecuzione, consente tuttavia al giudice adito “sulla presentazione dell’atto di opposizione” di sospendere “in casi gravi” l’esecuzione “con nuovo decreto”.

    Tale previsione si connota rispetto al dettato dell’art. 649 del codice di procedura civile in termini non solo speciali ma certamente anche più consoni ad un’esecuzione che scaturisce ope legis e più aderenti alla specificità del rapporto tra assegnatario ed Istituto: l’esecuzione è sospesa non su istanza ma su semplice presentazione dell’atto introduttivo, per decreto e non con ordinanza, e soprattutto quando la gravità concerne non i motivi ma “il caso” inteso nella sua globalità (e quindi anche aspetti sociali ed umani della concreta situazione dedotta in giudizio). Ne deriva, per l’interprete, non soltanto l’opportunità, ma addirittura la necessità di capovolgere il paradigma logico della disposizione, al fine di estendere quanto più possibile la concessione della sospensione dell’esecuzione, ammessa originariamente in via di eccezione, ma da considerarsi ormai ordinaria regola del giudicare alla luce dell’evoluzione del contesto normativo e del rango assunto dall’appagamento delle esigenze abitative.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

    Il Presidente: CORASANITI

    Il redattore: CASAVOLA

    Il cancelliere: MINELLI

    Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

    Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Venerdì, Novembre 13th, 2009

    ISPICA - 16/10/2009

    Ispica: l´inquilino aveva accumulato un debito di quasi 8 mila euro

    Iacp: primo sfratto per morosità da alloggi popolari a Ispica

    Non si tratta dell’occupazione abusiva di un appartamento, ma del mancato pagamento del canone annuo

    Eva Brugaletta

    L’istituto autonomo case popolari (Iacp), anche ad Ispica, ha eseguito uno sfratto. Non si tratta dell’occupazione abusiva di un appartamento, ma del mancato pagamento del canone annuo.

    Si tratta del primo sfratto eseguito ad Ispica e altri ne seguiranno nei primi giorni della prossima settimana, così come è stato reso noto in documento diffuso dall’Istituto.

    L’assegnatario dell’alloggio, sito nello stabile in via della Scultura, è in sostanza moroso. Nonostante i solleciti di pagamento del canone, ha perseverato non versando la cifra dovuta all’Istituto, contraendo un debito di quasi 8 mila euro.

    Lo sfrattato ha effettuato dal 19 gennaio 1987, data dell’assegnazione dell’alloggio popolare, soltanto due versamenti del canone. Il primo nel 2001 e il secondo nel 2005.

    Dal 2005 è stato messo in mora e avvertito dei rischi che correva. Ma, da allora, non ha più effettuato alcun versamento.

    Continua, quindi, l’azione ferma e decisa dell’Iacp contro gli abusivi e i morosi.

    Martedì, 20 ottobre, sono previsti altri due sfratti di famiglie che occupano abusivamente appartamenti dell’Istituto. Il primo si trova in un alloggio popolare in via Cesare Terranova. La famiglia che lo occupa, spontaneamente, dovrebbe lasciare l’immobile il giorno prima.

    L’altro sarà effettuato a Scicli, dove l’Istituto dovrà forse cercare la collaborazione delle forze dell’ordine.



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