Archive for the ‘[Associazioni] volontariato’ Category

diritto di sospensione

Venerdì, Febbraio 26th, 2010
P.A. e potere generale di sospensione dell’efficia dell’atto amministrativo tra dottrina e giurisprudenza: l’art.7, comma 2 della l.241/1990 (nota a Consiglio Di Stato, Sez. V – Sentenza 9 Ottobre 2003 N. 6038 -)

 La sentenza del Consiglio di Stato, riportata in calce per esteso, si pone all’attenzione degli operatori del diritto per aver ritenuto la legittimità di un provvedimento di sospensione - a fini cautelari - emesso dalla stessa p.a. che aveva precedentemente emanato l’atto, in relazione al quale, si rendeva quindi necessario procedere ad un’approfondito esame delle sottese problematiche giuridiche.Nel caso di specie, dallo stesso Ente pubblico veniva disposta la sospensione dell’efficacia di una precedente delibera con la quale era stata manifestata la volontà di procedere all’erogazione della rendita vitalizia in favore di un proprio dipendente.In verità, come esplicato nella stessa decisione, secondo una corrente di pensiero diffusa da una parte della dottrina e della giurisprudenza, - alla quale hanno aderito i giudici di prime cure - la sospensione dell’atto amministrativo non sarebbe un istituto di carattere generale (differenziandosi da forme affini, quali l’autotutela, sotto il duplice aspetto della revoca ovvero dell’annullamento d’ufficio dell’atto  ritenuto contra jus o comunque viziato), essendo manifestazione di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una norma ad hoc, che, appunto, lo contempli specificamente, tenuto conte dei requisiti previsti di forma e di sostanza. Tale orientamento, è stato “soppiantato” di netto dalla decisione in esame, molto probabilmente a seguito di quanto statuito con l’avvento della L. 7 agosto 1990 n. 241, al cui art. 7, 2° comma, veniva sancito che la p.a. ha la facoltà di intraprendere un provvedimento a contenuto cautelare, anche nel periodo antecedente rispetto alla comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento. La chiave di lettura della sentenza sembra fondarsi proprio su tale inciso, dal quale, il Consiglio di Stato appare aver tratto la “linfa vitale” per affermare - contrariamente al citato orientamento - il carattere generale dell’istituto della sospensione dell’atto amministrativo da parte della stessa p.a. emanante.Ad ogni buon conto, anche considerando tale impostazione, dovrebbero pur sempre specificarsi quantomeno alcuni elementi essenziali, tra i quali ad esempio, il termine iniziale di efficacia della sospensione, giacché un’eventuale sospensione sine die finirebbe per confondersi in un vero e proprio provvedimento di revoca implicita del provvedimento contestato,  peraltro, con forme e modalità esecutive prive di qualsiasi controllo, anche per quanto reso attinente alla stessa procedura seguita in concreto dall’amministrazione, che pure dispone dello strumento dell’autotutela per pervenire ad analoghi risultati.Infatti, una sospensione “sine die” di un atto amministrativo, sarebbe inficiata di illegittimità, in primis, per l’evidente violazione del principio stesso insito nell’istituto in esame, basato sulla <temporaneità> e <caducità> degli effetti di natura dichiaratamente provvisoria.Peraltro, qualcuno potrebbe notare come lo stesso potere di autotutela che la p.a. risulta avere a disposizione, deve essere usato in misura accorta e ragionata, rispettosa delle forme e delle procedure, attraverso i noti istituti dell’annullamento d’ufficio o della revoca/abrogazione dell’atto stesso, in ossequio al vigente principio di tipicità dell’atto amministrativo.  In particolare, come si legge tra le righe della decisione, il thema decidendum oggetto del dibattito dottrinale e giurisprudenziale, è costituito dalla statuizione in merito alla possibilità di sospendere l’efficacia di un proprio atto amministrativo da parte della stessa Autorità amministrativa che ebbe ad emetterlo. Su tale punto specifico, premesso che sia dottrina che giurisprudenza, in passato non hanno assunto un’atteggiamento univoco, può comunque sottolinearsi come la corrente maggioritaria ritenga di poter equiparare, - ovviamente, avuto riguardo agli effetti sostanziali prodotti medio tempore, in luogo di quelli producibili, ove mancante l’effetto “sospensivo” - la sospensione di un atto amministrativo ad un’istituto di natura chiaramente cautelare, intesa nel senso di consentire alla stessa p.a. che ebbe ad emanare  l’atto, un esame, diciamo maggiormente “scrupoloso” e “prudente” sul contenuto di quest’ultimo, al fine di evitare che, medio tempore, l’esecuzione del provvedimento contestato possa produrre conseguenze pregiudizievoli per i destinatari. Per tale motivo, gli effetti sospensivi sono del tutto provvisori, proprio al fine di consentire - come appena detto - una maggiore attenzione meditativa sulle condizioni che ebbero effettivamente a legittimarne l’adozione, e, che in caso di ripensamento, in ultima analisi, potrebbero spingersi anche fino alla definitiva sostituzione dell’atto amministrativo precedentemente emesso, con un diverso atto, di contenuto ed effetti diversi.Così delineata la “sottesa” natura giuridica della sospensione, l’attenzione della dottrina (e della giurisprudenza) si è rivolta principalmente nell’affrontare la problematica concernente l’esatta <definizione> dei contorni dell’istituto, preoccupandosi di circoscriverne correlativamente anche gli stessi effetti. Orbene, la sentenza, discostandosi dall’orientamento che, come innanzi riportato, non considera la sospensione dell’atto amministrativo un istituto di carattere generale - (a differenza dell’autotutela, nelle forme della revoca, ovvero dell’annullamento d’ufficio dell’atto), in quanto potere tipizzato, il cui esercizio sarebbe possibile solo in presenza di una norma ad hoc, che ne preveda appunto l’utilizzo - ha prestato invece adesione alla corrente di pensiero che ritiene esistente in favore della p.a. un generalizzato potere di sospensione dell’atto amministrativo precedentemente emesso. A voler vederci chiaro, la “molla” che, almeno dal punto di vista legislativo, avrebbe fatto scattare l’adesione del Consiglio di Stato a favore della seconda tesi, (propugnata da un parte della dottrina) ben potrebbe rinvenirsi nell’art. 7, comma 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241, laddove si riscontra - come già anticipato al lettore nelle righe che precedono - a favore della p.a. la prerogativa di emanare provvedimenti di chiaro contenuto cautelare già nel periodo antecedente rispetto all’invio della comunicazione dell’inizio del procedimento, donde, può quindi ritenersi sussistente un potere “generale” della p.a. per quanto riguarda la sospensione dell’efficacia esecutiva dei propri atti amministrativi, in quanto detto potere, trae origine direttamente dalla legge, e, non da una mera creazione artificiale attribuibile alla giurisprudenza.Avvocato* CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 9 ottobre 2003 n. 6038 - Pres. Frascione, Est. Corradino - Comune di Napoli (Avv.ti Testa e Ricci) c. *** (n.c.) - (annulla T.A.R. Campania-Napoli, Sez. V, 13 aprile 1995, n. 163).   MASSIMAL’oggetto del dibattito è costituito dal carattere generale o meno dell’istituto de quo. Infatti, secondo un primo orientamento condiviso da alcuni giudici di primo grado, la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto di carattere generale (a differenza dell’autotutela, nelle forme della revoca ovvero dell’annullamento di ufficio), trattandosi di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente la preveda, in costanza dei presupposti e nelle forme contemplate. Secondo un altro filone giurisprudenziale alla pubblica amministrazione va riconosciuto, in via di principio, un potere generale di sospensione dei propri provvedimenti. Questo Consesso (Consiglio Stato sez. IV, 24 maggio 1995, n. 350) ha avuto modo di precisare la propria adesione a quest’ultima opzione ermeneutica; infatti dopo l’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il cui art. 7 comma 2, prevede che l’amministrazione ha la facoltà di adottare un provvedimento cautelare anche prima della comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento, può ritenersi affermata la sussistenza di un potere generale dell’amministrazione di sospensione dei propri atti. FATTOCon ricorso ritualmente notificato e depositato la Signora Giovanna ***, dipendente del Comune di Napoli sino alla data di collocamento a riposo (1 ottobre 1979) adiva il TAR Campania impugnando i provvedimenti della Giunta Comunale con i quali veniva disposta la sospensione dell’erogazione della rendita vitalizia riconosciutale con deliberazione della medesima Giunta, successivamente modificata, per la frattura del collo chirurgico dell’omero destro con distacco della trochide dipendente da causa di servizio. Il TAR Campania ha accolto il ricorso di primo grado.La sentenza è stata appellata dal Comune di Napoli. La signora *** non si è costituita per resistere all’appello. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2003, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.DIRITTOL’appello è fondato, e conseguentemente va annullata la pronuncia resa dal T.A.R. Campania.Deve essere preliminarmente ricordato che, anche di recente, questa Sezione (Cons. Stato, Sez.V, 04/08/2000, n.4310) ha affermato che <<non è dovuta ai dipendenti comunali una rendita vitalizia a carico dell’ente per invalidità contratta per causa di servizio. Va infatti esclusa la possibilità dell’erogazione di rendita vitalizia da parte degli enti locali, anche sotto la vigenza del d.P.R. n. 191 del 1979, in quanto ai dipendenti non assicurati Inail doveva essere esteso il regime dell’equo indennizzo, per il suo carattere risarcitorio e previdenziale>>.1 - Viene, a questo punto, in rilievo la questione, controversa in giurisprudenza, della configurazione dell’istituto della sospensione degli atti amministrativi ad opera della stessa autorità amministrativa. Secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie, la sospensione degli atti amministrativi è quell’istituto che consente all’autorità emanante, in attesa di un esame più approfondito ed al fine di evitare che, medio tempore, l’esecuzione del provvedimento produca conseguenze pregiudizievoli, di disporre in via provvisoria la sospensione dell’efficacia dell’atto. La sospensione è adottata in via provvisoria e cautelare, proprio al fine di consentire una più adeguata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto, perchè appunto la pubblica amministrazione si determini definitivamente, ritirando l’atto sospeso ovvero consentendogli di continuare a produrre i suoi effetti.L’oggetto del dibattito è costituito dal carattere generale o meno dell’istituto de quo. Infatti, secondo un primo orientamento condiviso da alcuni giudici di primo grado, la sospensione degli atti amministrativi non è un istituto di carattere generale (a differenza dell’autotutela, nelle forme della revoca ovvero dell’annullamento di ufficio), trattandosi di un potere tipico, esercitabile solo in presenza di una specifica norma che espressamente la preveda, in costanza dei presupposti e nelle forme contemplate. Secondo un altro filone giurisprudenziale alla pubblica amministrazione va riconosciuto, in via di principio, un potere generale di sospensione dei propri provvedimenti. Questo Consesso (Consiglio Stato sez. IV, 24 maggio 1995, n. 350) ha avuto modo di precisare la propria adesione a quest’ultima opzione ermeneutica; infatti dopo l’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, il cui art. 7 comma 2, prevede che l’amministrazione ha la facoltà di adottare un provvedimento cautelare anche prima della comunicazione dell’avviso di inizio del procedimento, può ritenersi affermata la sussistenza di un potere generale dell’amministrazione di sospensione dei propri atti.Ne discende che, nella vicenda che ha formato oggetto del giudizio di primo grado, l’amministrazione ha correttamente esercitato un potere attribuitole dalla legge, anche in considerazione della problematica giuridica dell’erogabilità, da parte degli enti locali, di rendite vitalizie per invalidità contratta per causa di servizio.Per le ragioni esposte l’appello va accolto.Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza appellata.Compensa le spese di giudizio.Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 25 marzo 2003, con l’intervento dei sigg.ri:Emidio Frascione presidente,Giuseppe Farina consigliere,Paolo Buonvino consigliere,Aniello Cerreto consigliere,Michele Corradino consigliere estensore.L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTEf.to Michele Corradino                                                       f.to Emidio Frascione 

Sfrattata da una casa Eap (edilizia abitativa pubblica)

Martedì, Febbraio 23rd, 2010

L’attacco non appena ha saputo che sarebbe finita in una comunità

Sfrattata dalla casa popolare Ragazzina colta da epilessia

TORINO 19/02/2010 - Quando l’ufficiale giudi­ziario ha presentato il conto, annunciando lo sfratto come improrogabile, Jessica si è sentita male. Un attacco epi­lettico al solo sentir pronun­ciare la parola « comunità » , dove sarebbe tornata insieme al bambino che porta in grem­bo da due mesi. Facendole tor­nare alla mente il ricordo di un trauma difficile da dimen­ticare, già vissuto insieme alla mamma, Clelia, e alla sorelli­na di quattro anni. L’indigen ­za. Ricordo che, ieri mattina, ha bussato di nuovo alla por­ta.
Non ci fosse lo stipendio di papà Massimo, seicento euro con cui allevare da dicianno­ve giorni anche l’ultimo figlio arrivato, i tecnici incaricati dall’Atc avrebbero cambiato la serratura. Un mese di proro­ga, invece, dietro il pagamen­to di una piccola quota del debito che ora resta di seimila euro. Questa l’ultima decisio­ne del presidente Ardito.
«Questo è un esempio da ma­nuale di mancata assegnazio­ne di una alloggio popolare ­spiega il presidente dell’Atc ­. Una famiglia con un reddito così basso dovrebbe entrare di diritto nell’edilizia popolare, non essere orientata verso un contratto privatistico con un canone, che, per quanto cal­mierato, è superiore alle capa­cità di sostenerlo». Bastereb­bero, a conti fatti, cinquecento case popolari in più all’anno per tamponare un fenomeno che rischia di allargarsi.
La storia di Massimo Vitale e la sua famiglia sembrava ini­ziare con i migliori auspici, tre anni fa. «Avevamo affittato un alloggio in corso Mortara, tra­mite Locare, il servizio del Co­mune che garantisce contratti calmierati - racconta Massimo -. Prima mia moglie e i miei figli stavano in comunità, io mi arrangiavo come potevo». Nel frattempo, la telefonata tanto attesa, anche per chi all’epoca doveva arrangiarsi con un sussidio di circa tre­cento euro. «Abbiamo firmato il contratto, io ho trovato lavo­ro in un’impresa di pulizie - continua -. I soldi, però, non sono bastati mai e non ce l’ab­biamo fatta a pagare ogni me­se. Nemmeno i servizi sociali sono riusciti ad aiutarci più di tanto, non ce la faremmo ades­so a ritrovarci di nuovo sepa­rati, con le mie figlie e mia moglie in comunità. Un’altra volta».

Commenti

luisella 19/02/2010, 19:55
Dite al Sig. Ardito ,che per avere case a sufficenza,basterebbe buttare fuori quelli che non hanno più titolo per starci,persone che hanno un buon reddito, appartamenti affittati,e che,abitano soli,e vanno in giro a vantarsi di avere balconi di 90 metri,pagando niente. Di questi casi ce ne sono molti;hanno solo da guardare .

Ha ragione Luisella,spero che non sia la Luisella Bono,ho avuto una terribile esperienza.Ma oltre a quanto accennato del suo commento aggiungo:il signor Ardito non replica quanto dettato dall’articolo 13 della legge 431/98,dove si evince fondo a garanzia dell’affitto su rimborso se il tetto dell’affitto incide pari al 19% del reddito.A riguardo dei 500 alloggi che replica al fine di sopperire il bisogno abitativo aggiungo: a scanso della pubblicità che ricorre in questi casi per esporsi ,il suo compito era di strigliare gli impiegati dell’ufficio condizioni abitative,ufficio che dovrebbe anni prima fare un quadro in anticipo al fine di non ingolfare la situazione di carenza abitativa.A quanto sembra non lo replica.Inoltre la famiglia della ragazza dai servizi sociali avrebbe dovuto ottenere l’intervento per legge su un quadro di aiuto interpellando i familiari ,in assenza avrebbero dovuto procedere per legge.

Vincenzo

alloggi di proprietà comunale,Edilizia Abitativa Pubblica

Mercoledì, Febbraio 17th, 2010

Dall’ufficio di Agnelli all’ex ostello della gioventù Il Pdl all’attacco: «Un solo acquirente in 2 anni»

Chiamparino ha le tasche vuote e mette in vendita mezza Torino

TORINO 17/02/2010 - Un portafoglio con 19 tra i più prestigiosi palazzi di proprietà della città ma un unico immo­bile venduto in quasi due anni. La polemica è servita nel giorno in cui il Fondo Città di Torino presenta l’avvio dei lavori di riqualificazione del proprio patrimonio, affidata a un comunicato fir­mato Ravello-Bonino e non a caso intitolato «Le millanterie della giunta Chiamparino». «Rivendi­care il successo del fondo immobiliare - attaccano i due esponenti di An-Pdl - è una mera millanteria propagandistica. Evidentemente, la stagione dei “saldi immobiliari” non si è ancora conclusa e la Città di Torino, nascondendo dietro alle opere di riqualificazione la necessità di dare respiro al suo bilancio, ha condotto una manovra che ha portato risultati scarsissimi». «Polemiche rituali - ha ri­battuto l’assessore all’Urbanistica, Mario Viano ­la verità è che il Fondo ha garantito alla Città 120 milioni cash per chiudere il bilancio 2007». «E poi - aggiungono da Pirelli Re Sgr, la società che con una quota del 36 per cento si occupa della com­mercializzazione degli immobili - un fondo im­mobiliare non si può tradurre con una svendita al miglior offerente. Partendo dalla sua “vita” parti­colarmente lunga, abbiamo preferito dedicarci prima a un’analisi dettagliata del portafoglio, in modo da valorizzare al massimo i singoli immobi­li in attesa anche di una ripresa del mercato. Questo però non ci ha impedito di chiudere una vendita particolarmente vantaggiosa come quella di Palazzo Villa, ceduto per 28 milioni di euro».
Ai soldi già incassati due anni fa si potrebbe poi aggiungere un’altra ventina di milioni, la stima che il Comune fa della monetizzazione della sua quota del Fondo (il 35%) quando lo strumento immobiliare verrà estinto, nel peggiore dei casi nel 2018. Un’entrata extra garantita dalla vendita di strutture di pregio come l’ex facoltà di Economia di piazza Arbarello, villa “Il Capriglio” in strada del Pino, una masseria in strada Bertoglio a Super­ga, una seconda villa in frazione tetti Giuanin, l’ex scuola Mongreno di strada Mongreno, il palazzo Cavalieri di via della Basilica a Torino, l’ex ostello della Gioventù di via Alby e il palazzo di via Bogino 4. Questi immobili verranno venduti nelle condizioni d’origine, mentre l’isolato di via Gari­baldi 23 e 23 bis, Palazzo Gualino di corso Vittorio (famoso per aver ospitato lo studio dell’avvocato Agnelli), sette palazzine del Moi, villa Moglia di Chieri, Palazzo Ceppi di via Arsenale e quello di via Accademia Albertina 38 verranno messi sul mercato dopo una riqualificazione che complessi­vamente costerà 90 milioni di euro. Si parte pro­prio con l’ex sede della circoscrizione Uno di via Arsenale, per continuare poi con il palazzo di via Garibaldi, l’ex Moi e con la completa ricostruzio­ne dell’isolato un tempo occupato dall’opificio Diatto di via Frejus, uno dei quattro interventi di sviluppo che cambieranno il volto dell’attuale mercato dei fiori di via Perugia, del fabbricato industriale di via Rieti 12 e dell’area al civico 1 di via Botero.
Non è però detto che gli 80mila metri quadri attualmente gestiti dal Fondo non si arricchiscano a breve di nuove proprietà che la Città ha intenzio­ne di dismettere. «È indubbio che il Fondo sia uno strumento che ci interessa molto - ha spiegato Viano -, perché ci permette di monetizzare un patrimonio e continuare a gestire la sua valorizza­zione. Potrebbe inserire la Cavallerizza Reale e alcuni degli immobili trasferiti alla società per la cartolarizzazione». Progetto che per inciso trova abbastanza titubante l’assessore al Bilancio, Gian­guido Passoni: «Non riesco a capire dove sia tutto questo appeal».

Ricerca fatta su stampa locale da Vincenzo Arruzza

17/02/10

RISERVA DI COLLOCAZIONE GRADUATORIA UTILE

Mercoledì, Novembre 25th, 2009

 

invalida al 100%, attende una casa dal Comune dopo la richiesta dei servizi sociali.

commento personale:

LA LEGGE REGIONALE 46/95, RISERVA UN TETTO DI UNITà ABITATIVA  DI ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI O SIMILI,PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP CON INVALIDITà ACCERTATA DALL’ASL PARI AL 67%,SANCITO ANCHE DALLA LEGGE QUADROM 1035/71.

PERTANTO LA SIGNORA IN OGGETTO DOVREBBE CHIEDERE DELUCIDAZIONI ALL’ASSESSORE ALLA POLITICHE PER LA CAS ,DI CONCERTO CON L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI.SE NON OTTIENE RISPOSTA DEVE RIVOLGERSI AL SINDACATO NAZIONALE INVALIDI CIVILI E ,FAR VALERE I PROPRI DIRITTI LEGITTIMI.aUGURI ALLA SIGNORA ,E I MIEI MIGLIORI AUGURI

VEDI LEGGE 104/92,53/2000 

“Costretta a dormire in ospedale perché nessuno mi vuole aiutare”

BEINASCO 25/11/2009 - LoredanaGiusto ha 42 anni, soffre di epilessia ed è invalida al 100%. Alle spalle ha un matrimonio finito male con due figli lontani e qualche grana passata con la giustizia: « Perché quando sei disperata, fai anche degli sbagli » , dice. Sua sorella l’ha tolta dalla sala di accettazione dell’ospedale del San Lui­gi, dove ha passato le ulti­me notti a combattere il freddo. « Ma lei ha la sua vita, dei figli. Stavo da mia madre, che abita a Borgaretto, ma i rapporti sono ormai logori e me ne sono dovuta andare. Sì, ma dove? Ho solo la mia pensione di invalidità di 258 euro al mese. E il Comune, anzi il sindaco, non mi ha aiutato per nul­la » .
La lettera del Cidis parla chiaro: « Nessun compo­nente del nucleo familiare d’origine si è reso dispo­nibile ad accogliere tem­poraneamente l’i n t e r e s s a­ta presso il proprio domi­cilio » . Salvo la sorella, ma sempre su mediazione del consorzio.

Il Cidis descrive la sala d’aspetto del nosocomio come unico rimedio per « fronteggiare l’emergenza abitativa in cui la stessa si è venuta a trovare. Si se­gnala ( al Comune, ndr) il suo nominativo per valu­tare l’opportunità di asse­gnarle un alloggio di edili­zia residenziale pubblica. Se rientrasse nei requisiti potrà beneficiare di un nostro aiuto economico da erogare agli uffici com­petenti o al proprietario dell’immobile per il cano­ne di locazione » . Insom­ma, una sorta di garanzia. Ma nonostante questo quadro, da palazzo civico ha sentito solo “ no” s e c­chi. « Sono andata lì tutti i giorni - dice Loredana -, al sindaco non sembra im­portare nulla di me. Dirò di più, l’ultima volta alcu­ni dipendenti mi hanno invitato a non salire nem­meno verso i suoi uffici. Sono disperata. Perchè questo accanimento? » . Il sindaco Maurizio Piazza si difende: « Case da asse­gnare non ne abbiamo al momento. La signora non è sola al mondo, ha paren­ti che possono ospitarla e anche loro sono in alloggi popolari. Ci siamo inte­ressati eccome al suo ca­so, non è vero che l’a b b i a­mo trascurato. Ma al mo­mento siamo bloccati » . Della vicenda si è interes­sata anche la capogruppo del Pdl, Rosalba La Fauci: « Spero che il Comune metta in pratica quello che dice essere la priorità del proprio lavoro: l’aiuto sui casi sociali. Non basta sbandierarlo » .

intervista da Massimiliano Rambaldi home page Torino stampa locale

TRICARICO Roberto

Venerdì, Luglio 3rd, 2009

Comune di Torino (Torino - Piemonte)


Giunta Comunale

CHIAMPARINO Sergio Sindaco CEN-SIN(LS.CIVICHE)

Consiglio comunale

Castronovo Giuseppe Presidente del Consiglio Comunale Rifondazione Comunista
Angeleri Antonello Unione Democratici Cristiani
Bonino Gianluigi ROSA NEL PUGNO
BUQUICCHIO Andrea Italia dei Valori
BUSSOLA Cristiano Forza Italia
CALGARO Marco Ulivo
Cantore Daniele Forza Italia
Carossa Mario Lega Nord
Cassano Luca Rifondazione Comunista
Cassiani Luca Ulivo
Centillo Maria Lucia Ulivo
Cerutti Monica Ulivo
Coppola Michele Forza Italia
Cugusi Vincenzo Ulivo
Cuntro’ Gioacchino Ulivo
Cutuli Salvatore Ulivo
Ferrante Antonio Rifondazione Comunista
Ferraris Giovanni Maria Forza Italia
Galasso Ennio Lucio Alleanza Nazionale
Gallo Stefano Ulivo
Gallo Domenico Partito dei Comunisti Italiani
Gandolfo Salvatore Ulivo
Genisio Domenica Ulivo
Gentile Lorenzo Ulivo
GHIGLIA Agostino Alleanza Nazionale
Giorgis Andrea Ulivo
Goffi Alberto Unione Democratici Cristiani
Grimaldi Marco Ulivo
Lavolta Enzo Ulivo
Levi-montalcini Piera Ulivo
Lo Russo Stefano Ulivo
Lonero Giuseppe Alleanza Nazionale
Lospinuso Rocco MODERATI
Mauro Massimo Ulivo
Mina Alberto Forza Italia
Moretti Gabriele MODERATI
Olmeo Gavino Ulivo
PETRARULO Raffaele Italia dei Valori
Porcino Gaetano Ulivo
Rattazzi Giulio Cesare Ulivo
Ravello Roberto Sergio Alleanza Nazionale
Salinas Francesco Ulivo
Salti Tiziana Forza Italia
Sbriglio Giuseppe Ulivo
Scanderebech Federica Unione Democratici Cristiani
Silvestrini Maria Teresa Rifondazione Comunista
Tedesco Giuliana Ulivo
TROIANO Dario Gruppo Misto
Tronzano Andrea Forza Italia
Ventriglia Ferdinando Alleanza Nazionale
Zanolini Carlo Verdi

emergenza casa

Venerdì, Luglio 3rd, 2009

Maxi operazione dei carabinieri. Denunciati i proprietari italiani

Clandestini stipati come bestie: quindici in sedici metri quadri. Guarda il video della vergogna

Photogallery

TORINO 02/07/2009 - Il dormitorio per clandestini era un tugurio di 16 metri quadri senza finestre. Vi dormivano in quindici. Tutti pachistani. Tutti senza permesso di soggiorno. Accanto, in un altro miniappartamento dello stabile di San Salvario passato al setaccio dai carabinieri, 3 brasiliani. Le due case sono state sequestrate dagli uomini dell’Arma che, nelle ultime 48 ore hanno concluso una vasta operazione anti criminalità. Trentasei persone sono finite in manette, mentre i due italiani proprietari delle abitazioni sono stati denunciati per sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Gli arrestati dovranno invece rispondere di furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

canone l.431/98 -danni da protratta utilizzazione alloggio-

Giovedì, Marzo 26th, 2009

Agosto 26, 2008 alle 9:20 am
Pubblicato il 26 08 2008 alle 9:11 quo

I danni da protratta occupazione nelle locazioni abitative
il Comune ha proceduto allo sgombero per morosità. Vorrei sapere se, oltre ai canoni arretrati, mi spetta pagare il 5% di interessi o penale come da legge (art. 5,e 55 l.392 /7 8 inoltre per danni subiti ho vissuto per 5 anni in un alloggio pubblico malsano il comune ha dichiarato dietro loro  ipotetica perizia, uff. condizioni e osservazioni abitative, se l’alloggio era salubre.
Nella quasi totalità dei casi, lo sgombero per il rilascio dei locali - da parte del Comune- non coincide con la data di scadenza della notifica convocato verbalmente dai Vigili di zona (irreperibile alla buca,così sono stato dichiarato in secondo stante). Il locatore, per riottenere la disponibilità del proprio immobile, è infatti costretto ad attivare il procedimento giudiziale di sfratto o di licenza per finita locazione, con ulteriore protrazione dei tempi di rilascio, grazie ai provvedimenti di “blocco degli sfratti”. D’altra parte, anche negli sfratti per morosità – di regola esentati dal blocco – il conduttore ritarda comunque la riconsegna dei locali, fino all’intervento dell’Ufficiale Giudiziario munito di Forza Pubblica. Di qui l’interesse a fare il punto della situazione, in ordine agli obblighi economici del conduttore, nel periodo di protratta e illegittima occupazione dei locali dopo la scadenza del contratto o dopo la sua risoluzione per finita locazione o per morosità.La materia è regolata dall’articolo 1591 Codice Civile, per il quale “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”.Nelle finite locazioni, l’obbligo di risarcire il maggior danno, di cui alla norma richiamata, ha visto restringersi nel tempo il proprio raggio di operatività, per effetto di una incessante legislazione speciale, che talvolta ha esonerato del tutto il conduttore dal risarcimento del danno, e più spesso, ne ha predeterminato l’ammontare. Tali normative speciali sono state peraltro vagliate dalla Corte Costituzionale che, in termini generali e di principio, ne ha dichiarato l’illegittimità. E così, per esempio, l’articolo 2 del Decreto Legge 25 settembre 1987, numero 393, sia pure dettato in tema di locazioni ad uso diverso dall’abitativo - per il quale “il conduttore, per il periodo di occupazione dell’immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla Legge 27 luglio 1978, numero 392, e successive modificazioni ed integrazioni, e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto…..non è tenuto a corrispondere al locatore alcun aumento di canone…., né il risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1591 del Codice Civile” – è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza 1 aprile 1992, numero 149 della Consulta. Quest’ultima ha dichiarato l’illegittimità della norma, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo nella restituzione dell’immobile, senza escludere il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo. Si legge, nella sentenza richiamata, che la norma evidenzia “un limite di legittimità costituzionale….Caratteristica dei valori (o principi) costituzionali soggetti a bilanciamento è la non predeterminabilità in assoluto, una volta per tutte, dei loro rapporti reciproci di sovra o sott’ordinazione. La prevalenza dell’uno sull’altro, quando il bilanciamento non sia rimesso per caso al giudice, ma sia operato dalla legge nella forma di una norma astratta, deve essere collegata a determinate condizioni tipiche, come effetto giuridico alla propria fattispecie”.Successivamente alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, l’articolo 1 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1988, numero 551 ha tuttavia disposto che durante il periodo di sospensione dell’esecuzione, il conduttore era tenuto a corrispondere, ai sensi dell’articolo 1591 Codice Civile, una somma mensile pari all’ammontare del canone di locazione dovuto alla cessazione del contratto – cui dovevano applicarsi gli aggiornamenti ISTAT - maggiorato del 20%.In seguito, l’articolo 6, comma 6, Legge 431/98 – che disciplina attualmente le locazioni abitative dopo il 31 dicembre 1998 – è tornato nuovamente a predeterminare l’ammontare del risarcimento dovuto dal conduttore, stabilendo che in caso di ritardata consegna dell’immobile, il conduttore è tenuto solo alla corresponsione di una somma mensile pari all’ammontare del canone dovuto alla data di cessazione del contratto, oltre agli aggiornamenti ISTAT maturandi e al pagamento delle spese e oneri accessori. A titolo di “maggior danno”, ex articolo 1591 Codice Civile, il conduttore era solo tenuto alla corresponsione di una maggiorazione del canone pari al 20%, per tutta la durata della sospensione dell’esecuzione dello sfratto e fino all’effettivo rilascio dei locali. Sul richiamato articolo 6 Legge 431/98 è nuovamente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 482/2000, riconoscendo la legittimità della norma solo ove avesse avuto efficacia temporanea e transitoria. In particolare, con la richiamata sentenza 9 novembre 2000, numero 482, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 6, Legge 431/98, nella parte in cui esime il conduttore dall’obbligo di risarcire il maggior danno, ai sensi dell’articolo 1591 Codice Civile, anche nel periodo successivo alla scadenza del termine della esecuzione stabilito dalla Legge 431/98 e di quello fissato giudizialmente per il rilascio, puntualizzando che “il Legislatore del 1998, nella già rilevata finalità di agevolare la transizione al nuovo regime locativo, ha disposto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio durante il periodo di centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge, quantificando correlativamente l’importo delle somme dovute dal conduttore nel detto periodo e negli altri periodi di sospensione dell’esecuzione, di cui all’articolo 11, comma quarto, del Decreto Legge numero 9 del 1982 e all’articolo 3 del Decreto Legge numero 551 del 1988. Le due misure, consistenti nella sospensione dell’esecuzione e nella determinazione del quantum, sono dunque strettamente connesse, in quanto alla sospensione ex lege dell’esecuzione corrisponde, quale previsione altrettanto eccezionale e temporanea, la determinazione parimenti ex lege dell’indennità relativa allo stesso periodo”.Ciò nonostante, la disposizione di cui all’articolo 6, comma 6, Legge 431/98 - con la predeterminazione del danno, nella misura del 20% - è stata sostanzialmente ribadita dalla successiva legislazione speciale in tema di proroga degli sfratti per finita locazione, con rimaneggiamento delle ipotesi già previste dal richiamato articolo 6 Legge 431/98 (inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa - si veda esemplificativamente l’art. 80 Decreto Legge 388/2000 -). In tema, sia pure in termini strettamente transitori e, in ragione del perdurante stato di emergenza del mercato locatizio, si vedano da ultimo anche la Legge 8 febbraio 2007, numero 9 e il Decreto Legge 31 dicembre 2007, numero 248.In particolare, l’articolo 1, comma 4, della Legge 8 febbraio 2007, numero 9, ha disposto che “per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall’articolo 6, comma 6, Legge 9 dicembre 1998, numero 431”. La medesima disposizione è stata, alla scadenza, riproposta dall’articolo 22 ter del Decreto Legge 31 dicembre 2007, numero 248, che ha sospeso le esecuzioni per rilascio relative agli immobili adibiti ad uso abitativo, sino al 15 ottobre 2008.Volendo schematicamente riassumere l’iter storico della normazione speciale, si può allora concludere che la maggiorazione del 20% del canone sostituisce il risarcimento del maggior danno ex articolo 1591 Codice Civile: a) per tutto il periodo di non esecuzione dei provvedimenti di rilascio in regime di graduazione prefettizia, di cui all’articolo 3, Legge 61/1989, che andava dal 1° maggio 1989 al 30 dicembre 1998; b) per tutto il periodo di sospensione dell’esecuzione ex articolo 6, comma 1, Legge 431/98 e cioè dal 30 dicembre 1998 al 28 giugno 1999; c) per tutto il periodo in cui l’esecuzione era rimasta sospesa in seguito all’istanza del conduttore di rifissazione della data di sloggio, ai sensi dei commi 3 e 4, dello stesso articolo 6 Legge 431/98; d) per tutti i periodi di sospensione degli sfratti di cui all’articolo 80, Legge 23 dicembre 2000, numero 388; al Decreto Legge 2 luglio 2001, numero 247; al Decreto Legge 27 dicembre 2001, numero 450; al Decreto Legge 20 giugno 2002, numero 122; al Decreto Legge 24 giugno 2003, numero 147; al Decreto Legge 13 settembre 2004, numero 240; al Decreto Legge 27 maggio 2005, numero 86; al Decreto Legge 1 febbraio 2006, numero 23; alla Legge 8 febbraio 2007, numero 9 e infine al Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.248 - NEGLI SFRATTI PER MOROSITA’ LA MANCATA TEMPESTIVA RICONSEGNA COMPORTA IL RISARCIMENTO PIENO DEL DANNO .Fuori dagli ambiti applicativi delle sopra richiamate norme speciali e relativamente alle risoluzioni per inadempimento e in particolare per morosità, la giurisprudenza è costante nel ritenere che “la responsabilità del conduttore per danni da ritardata restituzione della cosa locata, a norma dell’articolo 1591 Codice Civile, ha natura contrattuale….Essa ha origine dal venire meno del diritto del conduttore alla detenzione e al godimento della cosa locata che, nell’ipotesi di cessazione del contratto per scadenza del termine, va ricondotto alla scadenza legale o convenzionale, mentre nell’ipotesi di cessazione anticipata dovuta alla pronuncia di risoluzione per inadempimento, va ricondotto alla data della domanda di risoluzione, per effetto della quale, il conduttore deve ritenersi costituito in mora per il rilascio della cosa” (Cassazione 13 marzo 1995, numero 2910).Circa i parametri per il calcolo del maggior danno, la giurisprudenza ha avuto anche modo di pronunciarsi sull’applicabilità tout court dell’articolo 1591 Codice Civile, con la precisazione che il semplice protrarsi dell’occupazione abusiva dell’immobile non costituisce di per sé un danno calcolabile nella differenza tra il canone contrattualmente convenuto e quello locativo di mercato, posto che “la condanna del conduttore in mora nella restituzione dell’immobile locato al risarcimento del maggior danno a norma dell’articolo 1591 Codice Civile, esige la prova specifica dell’esistenza di tale danno e del suo concreto ammontare ed il relativo onere incombe al locatore, il quale deve fornire idonea dimostrazione che, a causa del ritardo nella restituzione della cosa, il suo patrimonio ha subito una diminuzione – ravvisabile nella circostanza di non aver potuto affittare a canone più elevato, o vendere l’immobile a condizioni vantaggiose e dimostrabile attraverso la prova di ben precise proposte di affitto o di acquisto, ovvero di altri propositi di utilizzazione”.RICERCA FATTA AD AGOSTO 2008
Pubblicato il 07 02 2009 ATC E CASE PER STRANIER by enzo 

INTERVENTO DI PAOLA BARASSI .Consigliere Regionale PRC

Sabato, Marzo 7th, 2009

INTERVENTO DI PAOLA BARASSI –    Consigliere Regionale PRC – Commissione    urbanistica L’EMERGENZA ABITATIVA, IL PROGRAMMA CASA 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012

 Da molti anni in Piemonte non esiste più un programma e una regolamentazione per le politiche abitative e in particolare per l’edilizia residenziale pubblica; questo ha portato, come logica conseguenza, ad una deregolamentazione del settore ed ha aperto completamente le porte al mercato privato.A peggiorare la situazione le stesse Amministrazioni Comunali, sempre in carenza di fondi per il mantenimento dei servizi e per gli investimenti, da una parte hanno usato e spesso abusato del territorio comunale per incamerare gli oneri di urbanizzazione e dall’altra spesso hanno proceduto alla vendita e svendita del patrimonio pubblico, alienandosi nella sostanza qualsiasi politica di programmazione territoriale e dando una mano, più o meno inconsapevole, alle speculazioni del mercato immobiliare e delle rendite che attorno ad esso si moltiplicano.Su questo quadro si innesta una situazione economica e sociale che vede un aumento sostanziale del precariato e delle vecchie e nuove povertà, che ormai incide profondamente anche sulle famiglie dei lavoratori; basti pensare che nel 2005 in Piemonte sono stati emessi circa 3500 provvedimenti di sfratto con una crescita del 6,4% rispetto al 2004 e che la principale causa degli sfratti è la morosità.Da anni è stato costituito il fondo regionale per i contributi affitto, fondo per il cui incremento ci siamo battuti anche in fase di discussione dell’assestamento di bilancio 2006 ottenendo un ulteriore incremento di 1 milione di euro, ma il fondo è sempre insufficiente per rispondere in modo adeguato a tutte le richieste, e oltretutto non è possibile pensare di risolvere il problema legato al diritto all’abitazione con i contributi affitto; occorrono risposte strutturali e grossi investimenti pubblici.Da uno studio effettuato dalla Regione sui Comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti e su quelli ad alta densità abitativa, incrociati con i dati del Censimento ISTAT 2001 e con uno studio del Cresme sul Comune di Torino, emerge per il Piemonte una situazione abitativa quantomeno preoccupante, se non proprio emergenziale; risulta infatti che il fabbisogno abitativo stimato per la Regione Piemonte  sia di 40.000 abitazioni ripartite tra edilizia sovvenzionata (30.000) e agevolata (10.000).In coerenza con quanto sancito dalla Costituzione e dall’art. 10 dello Statuto regionale, l’Assessorato competente ha presentato al Consiglio Regionale, che dovrà discuterlo nei prossimi giorni, un programma pluriennale di edilizia residenziale pubblica che prevede la realizzazione di 10.000 alloggi entro il 2012.Mi rendo conto che, di fronte all’esigenza abitativa piemontese il programma non riesce a dare una risposta complessiva, ma mi sembra comunque importante che, dopo anni di stasi, si rimetta finalmente in moto una politica della casa tesa da una parte a dare risposte da un punto di vista sociale ai bisogni dei cittadini, dall’altra queste risposte si danno cercando di contrastare la deregolamentazione del mercato e la speculazione, con un occhio attento anche al territorio e al recupero dell’esistente.Il programma in oggetto infatti, considerando la diversa composizione della domanda abitativa, prevede, oltre agli alloggi di edilizia sovvenzionata e a quelli di agevolata, anche, in via sperimentale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ove si concentrano maggiormente tali richieste, dei finanziamenti per alloggi da locare a canoni intermedi; tali alloggi possono rispondere, oltre che alle esigenze delle famiglie che hanno un reddito troppo alto per poter accedere all’edilizia sovvenzionata anche ad altre esigenze abitative come quelle dei residenti in via temporanea (ad esempio studenti, lavoratori a tempo determinato, immigrati). Particolare attenzione viene altresì posta nei confronti di giovani e anziani con due programmi specifici; per i giovani sono previste una serie di misure tese a consentire il recupero della prima abitazione per coloro che, spesso per motivi legati alla precarietà del lavoro, non sono in grado di affrontarlo da soli; per gli ultrassessantacinquenni invece, il programma prevede la realizzazione di alloggi da concedere in locazione permanente, ubicati in aree urbane dotate di adeguati servizi socio-assistenziali e di spazi condivisi.Ma il programma casa prevede anche misure, a mio avviso importanti, legate alla riqualificazione delle aree urbane e per limitare l’utilizzo di ulteriori aree libere a scopi edificatori, favorisce infatti gli interventi legati al recupero delle aree urbane degradate o delle aree industriali dimesse e quelli legati alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, a partire da quello pubblico.Altro passaggio interessante è quello relativo agli ulteriori incentivi che vengono assegnati agli enti per gli interventi di ristrutturazione e di costruzione progettati, realizzati e gestiti secondo criteri di compatibilità ambientale, in particolar modo legati al rendimento e al risparmio energetico degli edifici, interventi peraltro in continuità con il disegno di legge sul rendimento energetico degli edifici attualmente in discussione in V Commissione (Ambiente); sicuramente rispetto a questo punto occorre prestare attenzione all’assegnazione dei “punteggi ambientali” in quanto gli interventi di ristrutturazione difficilmente riusciranno ad avere gli stessi standard ambientali di una nuova costruzione; sarebbe quindi opportuno definire quindi una sorta di priorità anche per il raggiungimento di questi obiettivi onde evitare di vanificare attraverso questo strumento l’altra priorità definita dal programma casa, cioè il riutilizzo delle strutture esistenti.Accanto al programma casa presentato dalla Giunta, e perfettamente integrato ad esso, il nostro gruppo ha depositato un progetto di legge per l’autorecupero e l’autocostruzione.La finalità che ci siamo proposti è quella di favorire l’accesso alla casa alle cittadine e ai cittadini che non hanno la possibilità di accedervi attraverso il mercato privato della locazione o dell’acquisto. Lo strumento dell’autorecupero ha lo scopo del riutilizzo di un patrimonio esistente già destinato a finalità diverse senza dover ricorrere alla costruzione di nuova edilizia abitativa e spesso aiuta a migliorare i luoghi, come i centri storici, talvolta snaturati dai cambi di destinazione d’uso a fini commerciali o di servizi  e altre volte dalla espulsione delle fasce sociali storicamente presenti nell’edilizia “minore” del centro delle città.Attraverso questo meccanismo dell’autorecupero le Amministrazioni possono intervenire con tempestività e con spese relativamente limitate, a risolvere gravi problemi sociali quali quelli derivanti dalla domanda di giovani, delle giovani coppie, degli immigrati e delle categorie sociali che, ormai, non trovano risposta dall’Edilizia Residenziale Pubblica tradizionale per la carenza di alloggi e di politiche finalizzate a dare realizzazione al diritto all’abitazione.Ritengo che questa proposta di legge abbia un carattere spiccatamente sociale in quanto privilegia lo spirito di autopromozione dei gruppi sociali, responsabilizza gli stessi rispetto all’uso di un patrimonio pubblico destinato a soddisfare bisogni e diritti fondamentali, si alimenta dello spirito di solidarietà del mondo cooperativo e anche proprio per questo si coniuga con una chiara scelta urbanistica volta al risparmio del suol, quello agricolo in particolare, a non premiare la scelta fondiaria, a non disperdere la identità sociale dei luoghi storici delle città. Paola Barassi,Consigliera Regionale PRC

servizi sociali del comune - effetti boomerang -

Sabato, Marzo 7th, 2009

Gli sprechi dell’assistenza comunale torinese

Dodicimila anziani senza un letto, reparto fantasma all’istituto di riposo per anziani,autosufficienti e non.Ex IRV

TORINO 06/03/2009 - La denuncia è affidata a una paginetta battuta a macchina, allegata a un supporto elettronico con una decina di foto digitali. E l’accusa è di quelle pesanti, specialmente per chi è in attesa di un posto letto o deve assistere un parente non autosufficiente: all’Irv di via San Marino, lo storico Istituto dei Poveri Vecchi, un intero reparto è abbandonato. Illuminato e riscaldato ma chiuso. Inutilizzato. E questo da più di un anno, da quando i degenti sarebbero stati spostati in altre strutture.

«La motivazione adottata è stata quella di trasferire le competenze all’Asl» si legge nella lettera-denuncia arrivata in redazione. Il risultato lo si può vedere nelle dodici fotografie allegate. Il panorama è quello di una corsia fantasma completamente arredata. I letti ortopedici, i frigo per la conservazione dei medicinali, le sedie nel corridoio per i parenti in visita, addirittura un calendario lasciato appeso alla parete. Mancano solo i malati. In teoria dovrebbero essere persone anziane non autosufficienti, visto che quello al primo piano di via San Marino è indicato come il reparto di una “casa protetta”. Una struttura dove i pazienti lungodegenti ricevono cure atte a limitare la perdita di autonomia attraverso sedute specialistiche e di fisioterapia. Un ambiente dove vengono garantiti servizi diurni e notturni a 360 gradi, dall’assistenza sociale a quella medica. «Ma quel reparto - si legge nella lettera - è stato chiuso più di un anno fa».

Sono rimasti i costosi letti ortopedici. La “gola profonda” parla di 28 ausili antidecubito, due per ogni stanza. Costo unitario 1.800 euro circa, per una spesa complessiva di oltre 50mila euro. E poi c’è la cucina con tanto di lavastoviglie, c’è il bagno per lavare i malati che non possono farlo autonomamente. «Ma gli ingressi sono stati bloccati. Che ragione c’è di trasferire come pacchi tutti gli anziani, lasciare vuoto un reparto e sopportare comunque tutte le spese gestionali della residenza?» è il commento riportato in calce alla lettera. Perché - come se non bastasse - il reparto sarebbe tutt’ora riscaldato. Colpa di una struttura troppo vetusta per un razionale impianto che permetta di isolare le zone abbandonate e di tenere al caldo solo quelle che ospitano degenti e associazioni di volontariato. Se si scaldano i Poveri Vecchi si scaldano dalle fondamenta al sottotetto. Nulla escluso.

Anche l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Marco Borgione, giudica «verosimile» l’ipotesi che il reparto fantasma sia tutt’ora tenuto al caldo. Per il resto, se ci sono posti letto ancora vuoti - e Borgione non crede che si possa trattare di un intero reparto - la causa è nel passaggio di competenze dall’Amministrazione alle Aziende sanitarie locali. «Stiamo ormai definendo con la Regione un accordo per il passagio della gestione delle strutture. Appena lo sigleremo i posti saranno immediatamente disponibili». E se a Borgione si chiede di spiegare agli anziani in attesa come possa esistere un reparto fantasma come quello della casa protetta di via San Marino 10, la risposta è che «da anni stiamo lavorando a una politica domiciliare che ha accorciato le liste». «Nei prossimi anni - conclude - aumenteremo di 3-400 i posti disponibili. Certo, una situazione come quella denunciata non può essere la norma, ma è temporanea e funzionale a un progetto di riorganizzazione».

da Torino cronaca

servizi sociali, e housing sociale

Venerdì, Febbraio 27th, 2009

Commento Personale ,il caso di una signora torinese. al tempo si diede fuoco,quando ricevette la notizia dell’ufficiale giudiziario per sottoporla a sfratto esecutivo,la Signora si rivolse ai suddetti servizi,una sua amica mi riferìì che la signora aveva gia’ precedentemente soggiornato nei dormitori pubblici “non auguro nessuno di imbattersi”.quindi deduco :gli ospizi comunali ed i dormitori non li auguro a nessuno,altrimenti non si giustificano gesti del genere,devono essere dei posti orribili.Personalmente per evitarli ho dormito per tre anni nella mia macchina.A nota: la Signora come appurato dai quotidiani diverse settimane dopo morìì causa ustioni gravi , riportate,a seguito del disperato gesto.

 Cronaca - Piuttosto di essere trasferito in un ospizio preferisce gettarsi dal balcone del reparto delle Molinette.

TORINO 26/02/2009 - Si è tolto la vita ieri sera, lanciandosi dal primo piano dell’ospedale Molinette dove era ricoverato. Il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’impatto contro l’asfalto. P. A., 72 anni, ha preferito finire in questo modo la sua esistenza. Da tempo soffriva di una grave forma tumorale. Probabilmente non ha sopportato l’idea di un altro cambiamento: gli era stata comunicata la decisione di dimetterlo dal reparto di Medicina Generale dove era ricoverato, per continuare la sua degenza in un Hospice, uno di quei luoghi preposti per le cure ai malati terminali. Così Pierino, dopo aver cenato, è andato nel bagno della sua stanza, come sempre faceva prima di coricarsi. Ma anziché prepararsi per la notte, verso le 20 di ieri, ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto dal primo piano. Nonostante l’altezza, il colpo è stato fatale. Inutili gli immediati soccorsi del personale dell’ospedale, per lui non c’è stato più nulla da fare. Sono intervenuti gli agenti delle volanti, la squadra Mobile e la Scientifica.

TORINO 26/02/2009  Da cronaca Locale