Città di Torino - Bozza di ricerca assegnazione alloggi comunali ,inesistente in internt del comune di Torino.
L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI Approvato nella seduta di Consiglio del __________________1 TITOLO IDisposizioni generaliArt. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l’assegnazione e lagestione degli alloggi di proprietà comunale, individuati con DG n. 185/04 osuccessivamente acquisiti.Art. 2 (Definizione del nucleo familiare)1.Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare lafamiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturaliriconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una personasola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gliascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino alsecondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almenoun anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelleforme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggettiaffidati con provvedimento dell’autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquennio invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, checomportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%,riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap opatologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi diconcorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegnadell’alloggio.2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche personeconviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggettisiano compresi nel nucleo stesso all’atto della domanda. La convivenza deveavere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i dueanni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione albando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deveessere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi,con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 (Testo unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioneamministrativa).Art. 3 (Determinazione della situazione economica)1.Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai finidell’assegnazione e gestione degli alloggi di cui al presente Regolamento, si fariferimento ai parametri ISE / ISEE, secondo quanto previsto dal decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazionedella situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, anorma dell’articolo 59, comma 51, della l. 27 dicembre 1997, n. 445)2 TITOLO IIAssegnazione degli alloggiArt. 4 (Provvedimento di assegnazione)1. All’assegnazione degli alloggi, come definiti all’articolo 1, provvedel’ufficio competente, che cura il bando, la raccolta delle domande e lacostituzione della graduatoria d’assegnazione.Art. 5(Bandi di assegnazione)1. L’ufficio competente provvede all’assegnazione degli alloggi che sirendono disponibili a qualunque titolo mediante bandi pubblici proposti concadenza almeno triennale.2. Il comune definisce:a) le modalità di presentazione delle domande e degli atti relativi;b) l’eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in viaprioritaria a particolari categorie di persone, come indicato ai commi 6 e 7dell’articolo 10;c) le modalità di pubblicazione e di pubblicità del bando.3. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quellarisultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di aperturadel bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione albando.4. Il comune, con il bando e con altre modalità idonee, deve rendere noto aicittadini:a) i requisiti per l’accesso all’assegnazione di un alloggio di proprietàcomunale;b) la prevedibile disponibilità di alloggi di per il periodo di validità dellagraduatoria;c) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnareprioritariamente a determinate categorie di persone, come indicato aicommi 6 e 7 dell’articolo 10;d) le modalità di attribuzione dell’Indicatore del Bisogno Abitativo(ISBA);e) il responsabile del procedimento e le modalità di opposizione ai risultatidella graduatoria.3Art. 6 (Presentazione della domanda)1. La domanda di assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento deveessere presentata al competente ufficio comunale con le modalità indicata dalbando di assegnazione degli alloggi adottato nell’imminenza della raccoltadelle domande.2. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi deldecreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio2000, n. 130 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione dellasituazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate)e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento,deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutivadella situazione familiare, ai sensi del d.p.r. 445/2000.3. Il Comune provvede alla attribuzione dell’ISBA di cui all’articolo 9, ai finidell’inserimento nella graduatoria. Il comune assicura l’assistenza necessariaper la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva,ferma restando la responsabilità del dichiarante.Art. 7 (Requisiti soggettivi)1. Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio o diventareassegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o dialtro Stato, qualora lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o inpossesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;b) residenza anagrafica nel comune alla data di pubblicazione del bando;c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, dialloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato inqualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territorialio da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dareluogo al risarcimento del danno;d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggiocomunale o di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimentoamministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relativepertinenze ad attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/odella pubblica sicurezza;e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge,l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;f) ISEE non superiore a quello indicato nell’allegato 1;g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali digodimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nelterritorio nazionale. È da considerarsi adeguato l’alloggio con unasuperficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:4superficie convenzionale in mqsuperficiecomponenti nucleosuperficie utilesuperficie totaleaccessoriafamiliare459541-26012723-47515905-695191147 o piùh) non sia stato sfrattato per morosità da alloggi comunali o erp negliultimi 5 anni e abbia pagato le somme dovute all’ente gestore;i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni.2. Irequisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e,limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) delcomma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data delladomanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere incostanza del rapporto.Art. 8 (Valutazione della domanda)1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica, allecondizioni familiari e abitative del richiedente.2. La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economichedichiarate al momento della domanda, deve essere comunque verificata almomento dell’assegnazione se questa interviene decorsi 12 mesi dallapresentazione della domanda.3. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione di cuiall’allegato 1, parte I, punti 3 e 6, si tiene conto anche della situazioneeconomica dei soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica, ai sensidel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)e non fiscalmente a carico.Art. 9 (Indicatore dello stato di bisogno abitativo)1. Il Comune rileva lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti albando d’assegnazione, mediante un “Indicatore dello Stato di BisognoAbitativo” (ISBA).2. Per ciascuna delle condizioni familiari e abitative, illustrate nell’allegato 1,parte prima, il Comune stabilisce propri valori che, con valutazione ponderata,tenuto conto della situazione economica della famiglia, determinanol’Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo (ISBA).5Art. 10 (Graduatoria)1. Il comune provvede:a) al caricamento dei dati della domanda;b) al calcolo dell’ISBA attribuito alla domanda;c) alla chiusura del bando e alla formazione dell’elenco dei concorrenti,secondo l’ordine dei valori dell’ISBA.2. Il comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande,forma la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e provvede alla suaimmediata pubblicazione. Avverso la graduatoria, per ragioni che simanifestano solo dopo la sua pubblicazione,è ammesso ricorsoamministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione.L’utilizzo della graduatoria è sospeso per un periodo non superiore a 15 giornidecorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo;trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.3. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata di regolacon cadenza annuale, tenendo comunque conto della concretadisponibilità di alloggi, in base ai bandi di cui al precedente articolo 5, daparte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata deveriportare l’ISBA conseguito dai concorrenti.4. Le domande presentate decadono automaticamente alla scadenza triennale.5. I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono presentare al comunedomanda di aggiornamento dell’ISBA qualora, prima dell’assegnazione, odella scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioniche ne avevano determinato l’attribuzione.6. Il comune può assegnare, secondo l’ordine dell’ISBA conseguito, quotaparte degli alloggi che si rendono disponibili, anche per tipologia e dimensioni,a specifiche categorie di concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva; talequota non può superare il 20% della disponibilità degli alloggi messi a bando.7. Le specifiche categorie di concorrenti sono:a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o personesingole, che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni,ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, siatotalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente dietà superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presentiminori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successivalettera d);b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi conatto di matrimonio o per convivenza more uxorio, attestata con attonotorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cuicostituzione avvenga prima della consegna dell’alloggio. In tali nucleifamiliari possono essere presenti figli minorenni o minori anchelegalmente affidati;6c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola,eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minorilegalmente affidati;d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti daminorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentualed’invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superioreal 66%;8. Il comune, qualora per l’assegnazione di un alloggio abbiano avutorilevanza condizioni di inabitabilità dell’alloggio o mancanza di servizi igieniciinterni, ha l’obbligo di intervenire, ai sensi delle vigenti norme penali eamministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiaratiinabitabili o antigienici. Se nell’assegnazione dell’alloggio abbia avutorilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla “condizione abitativaimpropria”, il comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specificapossa ripetersi.Art. 11 (Assegnazione degli alloggi)1. Il Comune provvede all’assegnazione degli alloggi, secondo l’ordine dellagraduatoria, entro i trenta giorni successivi alla disponibilità, ai nuclei familiaricon ISEE non superiore a 14.000 euro, indicizzabili;2. Il comune, previa diffida all’interessato, provvede alla cancellazione dallagraduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all’alloggio offertodall’amministrazione comunale, qualora la mancata accettazione non siamotivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazionidocumentate.3. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte delcomune della permanenza dei requisiti per l’assegnazione, nonché dallaverifica delle condizioni nel caso di cui all’articolo 8, comma 2. Qualora da talicontrolli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell’ISBA, ilcomune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione dellaposizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazionesostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene esclusodalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’articolo 76del d.p.r. 445/2000.4. La scelta dell’alloggio tra quelli disponibili è compiuta dall’assegnatario oda persona delegata, secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoriae nel rispetto dei seguenti criteri:a) possibilità di incremento delle superfici di cui alla tabella del comma 7,da parte del comune d’intesa con l’ente gestore, in presenza di situazioni diparticolari patologie croniche a carico di uno dei componenti del nucleofamiliare che comportino l’esigenza di spazi per l’installazione diapparecchiature di cura;b) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità,privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili,7sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componentiabbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altrecause o comunque la cui disabilità giustifichi l’assegnazione di talealloggio.“4 bis. Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, l’entegestore può proporre all’assegnatario un alloggio che necessitidi interventi minimi di manutenzione oppure di adeguamento anorme di sicurezza o di entrambi gli interventi. A tal fine, vienestipulata una specifica convenzione in forza della quale:a) l’assegnatario si impegna ad anticipare tutte o partedelle spese dell’intervento, che saranno decurtate daifuturi canoni secondo il piano concordato;b) l’ente gestore autorizza i lavori, si impegna adeffettuare la vigilanza-direzione degli stessi e adeseguire le opportune verifiche.La rinuncia dell’assegnatario ad una o più proposte di cui alpresente comma non causa alcuna preclusione-decadenza.”;5. L’assegnatario decade dal diritto di scelta nel caso in cui, senza giustificatomotivo, non si presenti come previsto dall’articolo 17, comma 1. Nel caso diassegnazione di alloggio che determini situazioni di sovraffollamento, comedefinito al punto 11 dell’allegato 1, parte prima. Il Comune procede d’Ufficioal cambio alloggio secondo quanto definito all’art. 20.6. Nell’assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento direcupero edilizio, il comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano inpossesso dei requisiti d’accesso fatta eccezione per il valore dell’ISEE, cheviene sostituito dal limite di decadenza, di cui all’articolo 16, comma 1, letterae).7. Ai fini dell’assegnazione si deve tenere conto del numero dei componentidel nucleo familiare dichiarati nella domanda, compreso il nascituro, secondoquanto previsto dallo schema che segue; qualora l’alloggio disponibileabbia una superficie diversa da quella prevista in relazione alnumero dei componenti, il comune, sentito l’ente gestore, puòconsentire la stipula di un contratto provvisorio di locazione perun alloggio avente le dimensioni previste per un nucleofamiliare inferiore o superiore di un utente:8La superficie utile dell’alloggio assegnato puòderogare non più del 10% della superficiemassima ammessanumeroutentiPer tipologia A si intende unTipologia A)Tipologia B)alloggio in cui è presente uno(1)spazio cottura all’interno dellocale di soggiorno; per13641tipologia B si intende invece unalloggio in cui è presente una24248cucina separata o separabile dallocale soggiorno e dotata di35157autonoma sorgente di aerazioneed illuminazione diretta471584693dalle superfici di cui sopra sono escluse le superfici dei balconi, terrazze, cantine e altriaccessori simili.(1) superfici di riferimento minime ai fini dell’assegnazione degli alloggi, per gli alloggisino a mq 42 è ammessa una riduzione massima del 20%, per gli alloggi con superficiemaggiore, la riduzione massima ammessa è del 15%.Art. 12 (Assegnazione in deroga alla graduatoria)1. Il comune, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso dimancata presentazione della domanda ai fini dell’ultima graduatoriapubblicata, purché sussistano i requisiti per l’assegnazione degli alloggi di cuitratta il presente regolamento (articolo 7), può disporre con specifico atto, invia d’urgenza, l’assegnazione di un alloggio ai nuclei familiari che:a) debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito diprovvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazioneabitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoriasalvo che per sfratto per morosità di alloggi erp, comunali e/o dioccupazione abusiva;b) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l’alloggio a seguito di calamitànaturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti qualiesplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;c) necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventilesivi dell’integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alledonne e ai minori;d) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero inalloggio improprio2. Sono condizioni obbligatorie per l’assegnazione in deroga la presentazionedella domanda, con le modalità previste per l’attribuzione dell’ISBA.93. Il provvedimento che decide sull’istanza di assegnazione ai sensi delcomma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso inopposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 20%,con arrotondamento all’unità superiore, degli alloggi disponibiliprevedibilmente nel corso del triennio.Art. 13 (Deroga ai requisiti per locazione temporanea)1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, perperiodi determinati, il comune, con provvedimento motivato, deroga alpossesso dei requisiti per l’assegnazione degli alloggi di cui tratta il presenteregolamento, disponendo l’assegnazione in via d’urgenza:a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto ilprofilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti aprognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e cheeventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizioneposta dai servizi sociali del comune per evitare l’allontanamento di figliminori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero perconsentire il ritorno in famiglia.2. Il Comune, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni di cui aldocumento “ISEE: soglie di accesso e percentuali di partecipazione dell’utentealla spesa dei servizi socio assistenziali” approvato con DG n. 186/04, acompletamento del “regolamento comunale per l’accesso a prestazioni socialiagevolate”, approvato con DC 52/01.3.L’ente gestore, per migliorare il livello di sicurezza e favorire la vitasociale degli utenti in particolari condizioni di difficoltà, può disporre conprovvedimento motivato, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7,l’assegnazione al personale di custodia di un alloggio adeguato al numero deicomponenti della famiglia.Art. 14 (Subentro nella domanda)1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componentidel nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguenteordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli legittimi, naturaliriconosciuti o adottati; ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzogrado, affini fino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela oaffinità. Nel caso di uscita del richiedente dal nucleo familiare o del coniugeanche in regime di separazione dei beni, il comune accerta, anche nei confrontidi costoro, quanto previsto all’articolo 7, comma 2.2. In caso di nullità, di scioglimento del matrimonio, di cessazione deglieffetti civili dello stesso o di separazione, nella domanda subentra l’altroconiuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito
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